Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14490 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15160/2019 R.G., proposto da:

M.C., rappresentato e difeso dall’avv. Franco de Laurentiis,

con domicilio eletto in Roma, Via Gramsci n. 18, presso l’avv.

Giuseppe Rizzo.

– ricorrenti –

contro

D.B..

– intimato –

e

M.P.A.M., P.O.R., P.P.M.,

P.G., A.R., A.G., P.P.A.,

P.S., P.I., P.F., P.M.,

P.O., P.R.A., rappresentati e difesi dall’avv.

Franco de Laurentiis, con domicilio eletto in Roma, Via Gramsci n.

18, presso l’avv. Giuseppe Rizzo.

– interventori –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce – sezione

distaccata di Taranto, n. 461/2018, pubblicata in data 5.11.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

24.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. M.C., P.R.O., P.A.G., M.R., M.A.M.P., M.C., M.P.M., P.G., P.M.A., P.F., P.I., P.S., P.O. e P.P.A. hanno adito il tribunale di Taranto – sezione di Manduria – con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., esponendo di essere comproprietari di un appezzamento di terreno in Manduria, in catasto al fl. (OMISSIS), part. (OMISSIS), occupato senza titolo da D.B., instando per il rilascio immediato del bene e il pagamento delle spese processuali.

Si è costituto il convenuto, dichiarando di non essere nel possesso dell’immobile e di non opporsi alla domanda di rilascio, assumendo di esser titolare di altro fondo (part. (OMISSIS)), acquistato con scrittura del (OMISSIS).

Disposto il mutamento del rito ed espletata c.t.u., all’esito il tribunale ha respinto la domanda, regolando le spese.

Su appello degli attori soccombenti, la Corte di Lecce – sezione distaccata di Taranto – ha confermato la pronuncia di primo grado. Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione e ribadito che gli appellanti avevano proposto una domanda di rivendica ex art. 948 c.c., dell’immobile, acquistato per successione ereditaria, il giudice distrettuale ha ritenuto che fosse rimasto indimostrato il possesso della qualità di eredi, reputando insufficiente la sola produzione della denuncia di successione depositata in primo grado e tardiva la produzione di ulteriori documenti in appello.

La sentenza ha poi osservato che, pur volendo qualificare la domanda come azione personale di rilascio, non vi era prova che il bene fosse stato concesso in comodato al D., quali fossero le condizioni del contratto e se fossero state avanzate richieste di restituzione.

Per la cassazione della sentenza M.C. ha proposto ricorso in due motivi.

D.B. è rimasto intimato.

Con provvedimento presidenziale del 15.7.2020 è stata ordinata la chiamata in giudizio di P.R.O., P.A.G., M.R., M.A.M.P., Ma.Ca., M.P.M., P.G., P.M.A., P.F., P.I., P.S., P.O. e P.P.A., che sono intervenuti, aderendo alle richieste del ricorrente.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza il ricorrente e le parti intervenute hanno depositato memoria illustrativa.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2730,2733 c.c., degli artt. 115,125,228,229 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che la Corte d’appello non abbia dato rilievo alle dichiarazioni confessorie rese dal convenuto, che si era dichiarato disponibile a rilasciare l’immobile, ammettendo implicitamente di detenerlo illegittimamente.

Il motivo è inammissibile.

La censura non attinge la ratio della decisione impugnata nel punto in cui ha ritenuto che non vi fosse prova del possesso della qualità di eredi in capo agli attori, rilevando – nella sostanza – un difetto di titolarità sostanziale del rapporto controverso, ostativo per l’accoglimento della domanda.

L’accertamento della formale appartenenza del bene in capo agli attori era preliminare anche rispetto all’esame della sussistenza di un occupazione sine titulo da parte del convenuto, essendo evidente che, stabilito in fatto che le parti che avevano chiesto il rilascio non avevano dimostrato di aver acquistato il bene per successione ereditaria, non era lecito accogliere la domanda, non avendo alcun rilievo il fatto che convenuto avesse ammesso di essere un mero detentore sine titulo.

Contrariamente a quanto sostenuto anche nella memoria illustrativa, data la natura reale dell’azione esperita, la condotta processuale del convenuto – dichiaratosi disponibile a consegnare il bene – poteva essere valorizzata solo dopo aver stabilito che i ricorrenti avevano titolo a rivendicare l’immobile quali eredi dell’originaria titolare e al solo scopo di stabilire se il convenuto potesse permanere nel godimento del bene conteso in lite.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza dichiarato l’inammissibilità della produzione dei nuovi documenti in appello senza valutarne l’indispensabilità.

Il motivo è infondato.

La censura è anzitutto generica, non specificando quali ulteriori documenti fossero stati prodotti in appello e quale ne fosse il contenuto: nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (Cass. n. 988/2016; Cass. n. 17399/2017).

La nuova produzione documentale, depositata direttamente in secondo grado, era comunque inammissibile, non potendo la Corte distrettuale procedere ad alcun vaglio di indispensabilità, come infondatamente sostenuto in ricorso.

La sentenza di primo grado era stata depositata nel 2015 e pertanto il regime di ammissibilità delle nuove prove in appello era regolato dall’art. 345 c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, secondo cui in secondo grado sono ammessi nuovi mezzi di prova solo ove la parte dimostri di non averli potuti produrre in precedenza, eventualità qui neppure dedotta.

La modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, operata dal D.L. n. 83 del 2012, trova difatti applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, con cui è stato convertito il D.L. n. 83 del 2012, e, quindi, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. n. 6590/2017).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di D.B., pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1200,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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