Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14490 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14490
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5637, presso lo studio
dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
L.E.;
– intimato –
per la Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n. 9/2008/4 depositata il 6/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 11/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Ceniccola Raffaele, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Lepidi Enio contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 113/05/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1998-2002, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente. Il ricorso si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza dell’11/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 10 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area. Insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Formula cinque quesiti di diritto.
Inammissibili sono i quesiti di diritto in quanto privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008); nonchè di riferimento alla fattispecie concreta relativa a terreno avente destinazione ” a servizi pubblici”, e carenti nella specificazione degli elementi (quali le disposizioni urbanistiche riguardanti altezze, cubature, superfici coperte, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità della zona, eventuali cessioni di potenzialità volumetrica operate a favore di aree limitrofe) che possano avere assorbito l’edificabilità in concreto (Cass. 22961 del 31/10/2007).
Infondata è la censura di insufficiente motivazione, non riscontrandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010