Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14490 del 09/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 13/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18399-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., – P.I. (OMISSIS), in persona del Dirigente

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO CRISI;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 14169/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

osserva quanto segue: con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. l’Avv. Alberto Crisi chiede la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte, sez. 1 civile, recante il numero 14169/2016 depositata il 8.04.2016, evidenziando che nel corpo del dispositivo è stata erroneamente omessa la distrazione delle spese al difensore antistatario; effettivamente, secondo la costante impostazione della Corte (Cass. n. 16037/2010) alla predetta omissione si può provvedere con la correzione di errore materiale;

conseguentemente il ricorso va accolto, disponendo la correzione dell’errore materiale nei termini sopra indicati.

PQM

 

Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale nel senso che alla pag. 4 dell’ordinanza nel corpo del dispositivo alla riga 4 dello stesso, dopo la parola “spese” si intenda inserita la seguente frase ” da liquidarsi in favore del difensore antistatario”. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA