Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14490 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14490 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11618-2011 proposto da:
MAGICA AUTOLAVAGGIO SRL 06524511000, in persona
dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE SS PIETRO E PAOLO 50, presso lo
studio dell’avvocato TOMASSINI CLAUDIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato VALVO CESARE giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata –

Data pubblicazione: 07/06/2013

avverso la sentenza n. 160/28/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 22/09/2010, depositata
il 27/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Ric. 2011 n. 11618 sez. MT – ud. 18-04-2013
-2-

18/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Roma ha respinto l’appello della “Magica Autolavaggio srl” -appello
proposto contro la sentenza n.363/56/2008 della CTP di Roma che aveva dichiarato
inammissibile il ricorso della contribuente società per difetto di procura alle liti e
mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo di primo grado- ed ha così confermato
l’avviso di accertamento afferente IVA-IRPEG-IRAP per l’anno 2004 a mezzo del
quale sono stati accertati, con metodo induttivo, maggiori redditi d’impresa.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “la delega non risulta
validamente conferita, in quanto non risulta alcun atto autonomo mediante il quale la
contribuente ha delegato il consulente alla proposizione del ricorso”. Inoltre la CTR
ha ritenuto “fondati i calcoli effettuati dall’Ufficio”, atteso che (se ben si intende) la
contribuente si era limitata a contestare solamente alcuni dati posti a base del calcolo
dei ricavi.
La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia non ha svolto difese.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.59 comma 1
lettera b); 12 comma 5; 18 commi 3 e 4 del D.Lgs.54611992) la parte ricorrente si
duole del fatto che l’adita CTR (confermando sul punto la decisione di primo grado)
abbia ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado per difetto di
valida attribuzione del mandato di rappresentanza processuale al difensore, senza
avere previamente impartito alla parte ricorrente l’ordine di regolarizzare la propria
posizione processuale, a mente degli art.12 e 18 dianzi richiamati.

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Osserva

Il motivo appare fondato a da accogliersi (con assorbimento dei motivi ulteriori).
Infatti, confermando un ribadito insegnamento, anche di recente la Suprema Corte ha
rammentato che:”Nel processo tributario, la mancanza di assistenza tecnica della
parte privata nelle controversie di valore superiore a lire 5.000.000 (attualmente, Euro
2.582,28) determina semplicemente il dovere per il giudice tributario adito di imporre

dicembre 1992, n. 546, potendo l’eventuale omissione essere eccepita, in sede di
gravame, soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all’adeguata assistenza
tecnica, secondo l’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ma non anche dalla
controparte, né rilevata d’ufficio nel giudizio di secondo grado. Invero, la
disposizione va interpretata, in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea
con l’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesa nel processo e l’adeguata
tutela contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di
inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare;
inoltre, il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo
civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l’incarico al
difensore, a norma dell’art. 12, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992, può essere
conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e
non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio”
(Sez. 5, Sentenza n. 3266 del 02/03/2012, Rv. 621995).
La sentenza impugnata —che non si è attenuta a siffatto principio ed ha peraltro
valutato anche il merito della questione, con considerazioni che debbono essere
considerate del tutto irrilevanti, alla luce delle determinazioni assunte sulla questione
preliminare di rito- merita perciò senz’altro la cassazione, sicché la lite deve essere
restituita al giudice di primo grado (in ossequio ai principi dettati dalla Suprema
Corte in subiecta materia; si veda, per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 620 del
13/01/2006) affinché —previo invito al contribuente di munirsi della prescritta
assistenza tecnica- provveda a rinnovare l’esame delle questioni proposte con il
ricorso introduttivo.

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l’ordine di munirsi di detta assistenza, ai sensi dell’art. 12, comma quinto, del d.lgs. 31

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, donde poi il rinvio alla CTP di Roma.
Roma, 20 gennaio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

delle parti;

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