Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1449 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27444-2018 proposto da:

Q.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO SIMONE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA della PROVINCIA DI COMO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 1504/2018 del GIUDICE DI PACE di COMO,

depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Como ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione proposto da Q.R., che ricorre per cassazione deducendo: a) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), per la mancata valutazione dei fatti attestante i giustificati motivi della mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, di cui sussistono i presupposti; b) omesso esame della documentazione attestante fonti di guadagno lecite. Il Prefetto di non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

2. Oltre a dare atto che lo straniero risulta cancellato per irreperibilità dal Comune di Como (dove egli afferma risiedere) sin dal 24.6.2017 e che è risultato inottemperante alla misura alternativa dell’obbligo di firma, il GdP ha evidenziato che il ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 20.8.2016, circostanza che rende nella specie non pertinente l’invocato principio affermato da Cass. SU n. 7892 del 2003, secondo cui nell’ipotesi appunto qui non ricorrente- di spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non è consentita l’espulsione automatica dello straniero, che può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato.

3. L’asserita dimenticanza del ricorrente addotta a motivo della sua inerzia, ed ancora sottolineata in seno alla memoria, è dunque irrilevante laddove, come nella specie, non sia stata avanzata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dovendo appena aggiungersi che l’allegazione secondo cui tale richiesta non sarebbe stata consentita dall’Ufficio postale non risulta in alcun modo precisata, e che la mancata valutazione di fonti di guadagno lecite, in tesi erroneamente non valutate del GdP, risulta in definitiva, in questa sede, irrilevante.

4. Non va provveduto sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

Trattandosi di procedimento esente, non va disposto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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