Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1449 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1449 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

sul ricorso 7942/2012 proposto da:
Vitale Angelo, Vitale Antonino, Vitale Carlo, elettivamente domiciliati
in Roma, Via Alessandro Serpieri n.11, presso lo studio dell’avvocato
Mete Alessandro, rappresentati e difesi dall’avvocato Florio Fabio,
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti contro

Curatela del Fallimento della Vitale Immobiliare S.p.a., in persona
del curatore avv. Ernesto Fiorillo, domiciliata in Roma, Piazza

Data pubblicazione: 19/01/2018

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato Maccari Raffaele, giusta
procura a margine del controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 62/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto che la Corte
di Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla
legge.

La Corte,
Rilevato che:
La Curatela del Fallimento Vitale immobiliare, premesso di essere
creditrice dell’amministratore unico della società fallita, Vitale Alfio, e
di avere intrapreso azione di responsabilità ex art.146 legge fall. e
2932 e ss.cod.civ., e che il Vitale aveva omesso di chiedere la
restituzione della somma di lire 2.000.000.000(somma rideterminata
in corso di causa in lire 2.150.000.000)erogata ai figli Angelo, Carlo
ed Antonino, ed impiegata per l’acquisto del capitale sociale della
Lago Hotel srl, agiva in surroga del Vitale Alfio nei confronti dei tre
figli di questi, chiedendo il riconoscimento del diritto di Alfio Vitale alla
restituzione della somma indicata e la condanna dei beneficiari alla
restituzione a favore della Curatela della medesima somma.
Angelo, Carlo e Antonino Vitale si costituivano ed eccepivano la
carenza di legittimazione della Curatela e nel merito l’infondatezza
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della domanda, essendosi trattato di donazione indiretta delle quote
di capitale sociale, ed avendo in ogni caso provveduto alla
restituzione come da quietanze liberatorie sottoscritte dal padre.
Rimaneva contumace Vitale Alfio.
Il Tribunale, con sentenza del 29/2/2000, rigettava la domanda della

vantato contestato ed oggetto di accertamento giudiziale.
La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 3/2/2011,
nella contumacia di Vitale Alfio, in accoglimento dell’appello
principale proposto dalla Curatela del Fallimento Vitale Immobiliare
spa e respinti gli appelli incidentali dei sigg.Vitale Angelo, Carlo ed
Antonino, in accoglimento della domanda surrogatoria esercitata dal
Fallimento nel nome di Vitale Alfio (amministratore unico della
società), ha condannato gli appellati Vitale Angelo, Carlo ed Antonino
a pagare ciascuno a favore di Vitale Alfio la somma di euro
361.519,82, oltre interessi di legge dal 27/3/97 al saldo, nonché a
rifondere le spese del secondo grado di giudizio, compensando le
spese del primo grado.
Ricorrono Vitale Angelo, Carlo ed Antonino con un solo motivo.
Si difende con controricorso la Curatela.
Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte ex art.380 bis.1. cod.
proc.civ., chiedendo la reiezione del ricorso.
Considerato che:
Il ricorso non è stato notificato a Vitale Alfio, che è contraddittore
necessario;
visto l’art.331 cod. proc.civ.,
P.Q.M.

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Curatela, ritenendola priva di legittimazione, essendo il credito

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Vitale Alfio
nel termine di gg.60 dalla comunicazione della presente ordinanza e
rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, in data 22 novembre 2017

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