Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14489 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30992-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACINTO

CARINI 58, presso lo studio dell’avvocato TOTA FERDINANDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABATINI MARIA PIA;

– ricorrente –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, B.L., R.D.,

P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1414/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Matteo e Pietro Palermo convenivano in giudizio B.L., R.D. e la compagnia Assicurativa Italiana Assicurazioni S.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale avvenuto nel 2003.

Parte attrice sosteneva che P.M., alla guida del ciclomotore del padre veniva urtato dalla vettura Fiat Marbella di proprietà di B. e condotta da R.D.. il quale, provenendo da (OMISSIS), si immetteva su (OMISSIS) senza rispettare il segnale di stop e andava quindi ad attingere il ciclomotore condotto dal Palermo che transitava sulla stessa via.

B. e la Compagnia Italiana Assicurazioni si costituivano in giudizio; invece R. rimaneva contumace.

Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 421/2011, accertava il concorso di colpa e condannava i convenuti a risarcire il danno non patrimoniale a favore di P.M. e il danno patrimoniale a P.P..

2. P.M. e P.P. proponevano appello avverso la suddetta sentenza chiedendo il riconoscimento della colpa esclusiva in capo ai convenuti e il risarcimento per il danno morale.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1414/2018, riformava parzialmente la decisione di prima cure.

In primo luogo, i Giudici dell’appello confermavano la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, applicata dal Tribunale, essendoci una incertezza circa la dinamica dell’accaduto da non poter essere superata.

In secondo luogo, accoglievano il motivo inerente al risarcimento del danno morale, avendo il ragazzo subito una invalidità permanente assoluta di sei mesi in seguito al sinistro stradale.

3. Avverso tale sentenza P.M. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo illustrato da ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Erronea valutazione del materiale probatorio posto a fondamento della domanda, in relazione agli art. 2054 c.c. e art. 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

La Corte d’appello di Roma avrebbe violato l’art. 2054 c.c., comma 2, in quanto, nonostante si fosse provato che il punto d’urto si trovava all’interno della corsia percorsa dal Palermo, la Corte ha riconosciuto un concorso di colpa al 500/o tra le parti coinvolte nell’incidente.

L’incertezza sull’esatta dinamica dell’incidente, ritenuta dalla Corte, sarebbe stata insussistente poichè i due verbali dei Carabinieri, insieme alle deposizioni dell’appuntato L.T. e il teste D.P.M., avrebbero confermato la ricostruzione fatta dal ricorrente sulla dinamica dell’incidente.

5. Il ricorso è inammissibile.

Innanzitutto si rileva che il ricorso risulta notificato in modo nullo a B.L., giacchè costei era rimasta contumace in appello e la notifica è stata fatta presso il difensore di primo grado.

Inoltre, la notifica a mezzo posta a R.D. non risulta adeguatamente eseguita.

Il ricorso è, tuttavia, palesemente inammissibile e tanto rende inutile ordinare il rinnovo delle due notificazioni.

Lo è in primo luogo per palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (dato che non fornisce l’indicazione specifica delle risultanze probatorie che discute) e in secondo luogo per la sua assoluta genericità (alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.

In terzo luogo, si evoca il vecchio paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Infine il ricorso sarebbe ugualmente infondato. Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno rilevato che, in base al quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, anche a voler considerare che la collisione sia avvenuta sulla corsia di marcia di pertinenza del ciclomotore, rimane comunque incerto se – come riferiva lo stesso conducente della vettura – lo stesso si fosse fermato per far passare il ciclomotore (dopo averne ottenuto la precedenza di cortesia da altro automobilista) venendone investito oppure viceversa.

Su tale incertezza, il Giudice del merito ha correttamente applicato l’art. 2054 c.c., comma 2.

Inoltre si rammenta che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 11892 del 2016, ripresa da Cass., Sez. Un. 16598 del 2016). Quindi, il motivo si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione della quaestio fàdi.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. L’indefensio dell’intimata rende inutile provvedere sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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