Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14489 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14489 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11523-2011 proposto da:
CATTANEO SIMONETTA CTTSNT51S66F205J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio
dell’avvocato SCALIA GEMMA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CATTANEO LEONARDO, CATTANEO
PIETRO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 07/06/2013

avverso la sentenza n. 60/02/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 21/04/2010,
depositata il 30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Scalia Gemma difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 11523 sez. MT – ud. 18-04-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Milano ha rigettato l’appello di Cattaneo Simonetta, appello proposto
contro la sentenza n.7-07-2008 della CTP di Bari che aveva respinto il ricorso della
predetta avverso cartella di pagamento per “IRPEF-Trattenute di fine rapporto” anno
2001, cartella adottata per effetto di iscrizione a ruolo delle differenze di imposta sui
redditi dovuti sottoposti a tassazione separata a seguito di liquidazione di una
prestazione sotto forma di capitale da parte di un “fondo pensione”.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che —avendo la contribuente
allegato che era incomprensibile la ragione della pretesa di ulteriori £ 7.737.000 per
tassazione separata della anzidetta prestazione in forma di capitale- la sua
impugnazione non poteva essere accolta, atteso che la contribuente “nulla
contrappone in concreto con un proprio ricalcolo di quanto dovuto”, mentre l’Ufficio
aveva chiaramente indicato: l’entità della prestazione; l’aliquota applicata e la misura
dell’imposta netta di lire 9.414.000 (infatti corrispondente al 25,39% di lire
37.078.000), imposta poi ridotta “per effetto degli ulteriori calcoli a lire 7.737.000″.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’Agenzia intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il

motivo di impugnazione (rubricato come:”Omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art.360 primo comma n.5 cpc….”), la ricorrente si duole in sostanza (per
veero, senza chiara e specifica illustrazione dei fatti pregressi di causa) del fatto che il

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Osserva

giudicante non abbia tenuto conto, ai fini del raggiungimento del proprio
convincimento, che essa ricorrente aveva già subito “la ritenuta d’acconto di £
7.560.429, oltre ad una ritenuta d’imposta di £ 1.383.303 ed aveva inoltre versato
l’importo corrispondente alla tassazione ordinaria della quota che le era stato
richiesto di aggiungere alla dichiarazione dei redditi per il 2001”, sicché nessuna

Il motivo appare fondato e può essere accolto.
Invero, alla luce della (sia pure non del tutto autosufficiente) ricostruzione degli
elementi rilevanti di causa, emerge dalla stessa considerazione della scarna
motivazione della sentenza impugnata che il giudice del merito non pare abbia tenuto
conto (ai fini del computo di quanto eventualmente ancora dovuto dalla contribuente
a titolo di imposta a tassazione separata) di ciò che già quest’ultima aveva corrisposto
in sede di dichiarazione ordinaria. Di ciò è sintomo anche la circostanza (indicativa di
una intima contraddizione nella motivazione del provvedimento giudiziario) che il
giudicante ha rinviato ad “ulteriori” calcoli (donde sarebbe risultata una riduzione
dell’imposta dovuta) di cui non ha fatto chiaro il significato, onde è lecito supporre
che detti “calcoli” sottendano elementi che al giudicante sono sfuggiti nella
ricostruzione della situazione di fatto.
La pronuncia impugnata merita perciò cassazione e conseguente rinvio al medesimo
giudice di appello, affinché quest’ultimo ricostruisca con la debita chiarezza
(eventualmente avvalendosi di supporto contabile) il saldo dell’obbligazione a cui la
contribuente è tenuta.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 20 gennaio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, sostanzialmente

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ulteriore differenza di imposta le sarebbe spettato di versare.

adesiva al contenuto della relazione;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR

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