Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14488 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 41, presso lo studio dell’avvocato INSABATO

FRANCESCO SAVERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PERSICO LIVIO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERRARI FABIO MARIA giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51861/2008 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del

16/7/08, depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

e presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna il su indicato provvedimento col quale veniva respinto il suo ricorso avverso sanzioni amministrative del Codice della Strada.

Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione). Resiste con controricorso la parte intimata.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Il ricorso è inammissibile perchè è stato, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26 del citato D.Lgs., ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che consentiva l’immediata ncorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto articolo 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilità. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).

Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettato dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione).

Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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