Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14488 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22967/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 73/26/2009, depositata il 25/06/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

maggio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Stefano Varone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Lombardia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da T.R.S. avverso cartella di pagamento nei suoi confronti emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2001, per omessi versamenti relativi all’anno d’imposta 2000; considerava infatti validamente perfezionato il condono fiscale di cui il contribuente aveva chiesto di avvalersi ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis, ritenendo a tal fine non ostativo il mancato pagamento delle rate successive alla prima.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con unico mezzo.

Il contribuente, benche’ ritualmente evocato in giudizio, non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso principale, corredato dalla formulazione di quesito di diritto, l’Agenzia ricorrente deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva che, diversamente da quanto affermato dai giudici d’appello, la definizione agevolata prevista dall’art. 9-bis legge cit. si perfeziona con la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento di tutto il dovuto (anche se rateizzato) nei termini previsti dalla legge, non potendo pertanto ritenersi la conservazione di efficacia della dichiarazione integrativa per effetto del pagamento della sola prima rata, espressamente prevista solo per le ipotesi disciplinate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 Legge cit..

4. Il ricorso e’ fondato.

La questione con esso sollevata trova nella giurisprudenza di questa Corte soluzione ormai ferma nel senso che il condono tributario previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45 – legge finanziaria per il 2004) ha struttura e funzione (c.d. demenziale) diversa dalle altre forme di sanatoria previste dagli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima Legge. Pertanto, in ipotesi di pagamento rateale, ai fini del perfezionamento del condono – che produce la definizione della lite pendente – non e’ sufficiente il pagamento della prima o di alcune rate, ma e’ necessario l’integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento in un’unica soluzione ovvero in tre rate, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta (v. e plurimis Cass. ord. n. 8420 e n. 8149 del 2015).

La Commissione tributaria regionale non si e’ attenuta all’enunciato principio ed e’, quindi, incorsa nella violazione della norma di diritto denunciata.

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del ricorso. Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, e’ possibile decidere anche nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Trattandosi di soluzione interpretativa consolidatasi successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei giudizi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito, nonche’ quelle del presente giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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