Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14488 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5637, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

L.E.;

– intimato –

per la Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 10/2008/4 depositata il 6/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Ceniccola Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Lepidi Enio contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 114/05/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2002, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza dell’11/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 10 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36 comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968.

Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area. Insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Formula cinque quesiti di diritto.

Inammissibile è il quesito di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4 in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Inammissibile egualmente è il quesito di diritto relativo alla violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG di L’Aquila, sia in quanto non relativo a norma di diritto, sia perchè privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Inammissibili sono gli ulteriori quesiti di diritto in quanto privi sia del riferimento alla fattispecie concreta, relativa a terreno avente destinazione “verde pubblico e verde pubblico attrezzato”- il ricorrente ha formulato il quesito in ordine ad un’area recante previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico sia della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dai quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). Peraltro la censura è infondata avendo questa sezione (Sez. 5, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008), proprio con riferimento ad altro ricorso presentato dal Comune di L’Aquila, affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione.

Infondate sono le censure di insufficiente motivazione, non riscontrandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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