Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14488 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26814-2018 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GILLIO

CESARE, 95, presso lo studio dell’avvocato MESSINA PIETRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUTO DOMENICO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato TEMPORALI ANTONIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BASCIANI GIUSEPPE ANDREA;

– controricorrente –

contro

A.G., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5604/2017 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Nel 2012, M.L. conveniva in giudizio A.G. e C.G., nonchè la Milano Assicurazioni S.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 12 marzo 2011.

L’attore deduceva di aver riportato varie lesioni a seguito dell’incidente stradale in cui viaggiava come terzo trasportato, sul veicolo guidato dall’ A. e di proprietà di C.G., causato dalla perdita di controllo dell’autovettura che finiva dapprima contro un guardrail e poi in una scarpata sottostante la strada. Giunto in ospedale, il M. dichiarava ai sanitari del Pronto Soccorso, in modo non veritiero, di essere stato vittima di aggressioni fisiche da parte di sconosciuti.

Milano Assicurazioni S.p.a. si costituiva in giudizio, contestando la materialità storica dell’evento e la qualifica di traportato del M. a bordo del veicolo da loro assicurato.

A.G. e C.G. rimanevano invece contumaci.

Con sentenza n. 5604/2017, il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea sull’assunto che il certificato del medico su cui era presente la dichiarazione resa dal M. e l’interrogatorio formale sul quale lo stesso ribadiva di esser stato vittima di aggressioni, costituivano prove legali tali per cui non erano ammissibili ulteriori richieste istruttorie. Inoltre, non erano presenti testimoni oculari per poter descrivere l’accaduto.

2. M.L. proponeva appello contro tale decisione.

La Corte di Appello di Bari, con ordinanza n. 2107/2018, dichiarava inammissibile l’appello, considerando corretta la valutazione del giudice di primo grado di ritenere non accoglibili ulteriori richieste istruttorie, essendo finalizzate a ricostruire i fatti in contrasto con quanto era emerso dalle prove legali.

3. Avverso la sentenza n. 5604/2017 del Tribunale di Bari M.L. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. La Unipolsai resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 2700 c.c. – art. 24 Cost.”

Il Giudice di prime cure avrebbe violato l’art. 2700 c.c., in relazione al principio costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., poichè, dopo aver riconosciuto valore confessorio alle dichiarazioni del M. ai sanitari del P.S. dell’Ospedale S. Paolo di Bari, non ammetteva la prova testimoniale dello stesso, operando una valutazione di inattendibilità preventiva.

Il ricorrente sostiene che i Giudice del merito avrebbero dovuto riconoscere il suo diritto di provare nel processo – con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge – il reale accadimento dei fatti avvenuti il 12 marzo 2011.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2735 c.c., comma 1, e art. 116 c.p.c. perchè contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici del merito la dichiarazione resa dal M. ai sanitari del P.S. non avrebbe “contenuto confessorio”, in quanto trattasi di dichiarazione resa a terzi ex art. 2735 c.c., comma 1.

Pertanto, il giudice avrebbe potuto liberamente apprezzare le prove emerse durante il procedimento non avendo le stesse valore di prova legale.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2733 c.c., comma 1 e 2.

I Giudici del merito avrebbero violato l’art. 2733 c.c., in quanto il M. in sede di interrogatorio formale non avrebbe ammesso “di aver riportato lesioni a causa di violenza altrui”, ma avrebbe solo riferito di aver riportato tale circostanza ai sanitari dell’Ospedale San Paolo.

5. Il ricorso è inammissibile perchè omette di indicare nell’esposizione del fatto i motivi di appello e ciò sia omettendone la riproduzione diretta, sia omettendone la riproduzione indiretta e riassuntiva. Ne consegue che il ricorso è inammissibile in base al principio di diritto consolidato secondo cui: “Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 4, ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 c.p.c., nella misura in cui esse avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice di appello.” (Cass. n. 8942 del 2014).

Il ricorrente nell’esposizione del fatto riproduce solo le conclusioni dell’atto di appello.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA