Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14488 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 13/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22761-2015 proposto da:

B.P.L.J., elettivamente domiciliato in ROMA, V.

SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIO FERRARA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 17/04/2015 il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione all’espulsione amministrativa disposta con decreto del Prefetto di Roma del 21/9/2014 nei confronti del cittadino venezuelano B.P.L.J.’. A sostegno della decisione ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di giudicato sollevata dall’opponente con riferimento a pregresso provvedimento espulsivo annullato dal giudice di pace di Bolzano, evidenziando la non identità delle parti dei due provvedimenti e di alcuni riferimenti fattuali (la data dell’ingresso in Italia del cittadino straniero). ha inoltre osservato che lo stesso ha subito condanne per delitti legati agli stupefacenti nel (OMISSIS), e che non può ravvisarsi la forza maggiore impeditiva della formulazione della richiesta di permesso di soggiorno nella degenza ospedaliera all’esito del primo arresto successivo all’ingresso e dovuto al possesso di cocaina. Non ricorrono, inoltre, le condizioni per l’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35 non risultando condizioni di salute idonee ad integrare tale fattispecie; infine, viene rilevato che la misura espulsiva nella specie è una conseguenza obbligata della reiterata condizione di soggiorno illegittimo in mancanza di titolo.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, accompagnato da memoria, il cittadino straniero, affidandosi a due motivi. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

Deduce il ricorrente:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 3, perchè il provvedimento impugnato, pronunciato dal Giudice di pace di Roma è illegittimo in quanto sulla materia era già intervenuto il giudicato a seguito di precedente pronuncia favorevole del Giudice di pace di Bolzano. L’ingresso in Italia è avvenuto soltanto una sola volta in data 31/01/2000, e la discordanza relativa alle date di ingresso nel territorio nazionale, cui si riferiscono i due provvedimenti, è frutto di errore materiale delle autorità di polizia;

2) violazione e/o mancata applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 in relazione alla Direttiva 2008/115/CE, perchè è stato violato il principio di proporzionalità nell’adozione della misura espulsiva e della sua esecuzione; è stata omessa la valutazione del grave infortunio occorso sul lavoro e della conseguente azione giudiziaria pendente presso il Tribunale di Roma, circostanza che testimonia l’interesse del ricorrente di conoscere l’esito del giudizio.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

L’eccezione di giudicato non può essere accolta non per le ragioni esposte nel provvedimento impugnato, ma perchè perdura la condizione di mancanza del permesso di soggiorno o titolo equipollente. Il rilievo relativo all’identità della circostanza di fatto (ingresso irregolare per mancata richiesta del titolo di soggiorno nel termine previsto dalla legge) non incide sulla legittimità del secondo provvedimento espulsivo il quale si fonda sull’accertamento incontestato della ricorrenza della condizione espulsiva anche nel 2014. L’accertamento della causa di forza maggiore costituisce valido elemento impeditivo soltanto del primo provvedimento espulsivo, relativo cronologicamente solo alla fase successiva all’arresto ed al ricovero ad esso eziologicamente collegato. Nel secondo provvedimento, tuttavia, il riscontro della conditio facti è eseguito all’attualità con conseguente l’illegittimità della permanenza in Italia nuovamente accertata. Il B.T., infatti, non ha richiesto il permesso di soggiorno nè in occasione del suo ingresso in Italia il 01/01/2000, nè in occasione del successivo ingresso il 31/01/2000. Deve osservarsi, inoltre, che l’ipotesi dell’inesattezza della compilazione degli atti relativi alla procedura svoltasi in Roma appare infondata perchè, in base alle risultanze di causa, è rimasta allo stato di mera illazione. Non può, d’altra parte, fondatamente sostenersi che siano legate da vincolo di pregiudizialità le procedure emanate da Autorità amministrative diverse sul fondamento di circostanze, violazioni ed atti amministrativi diversi.

Anche il secondo motivo è infondato.

Non coglie nel segno la contestazione proposta I invocando la violazione di normative nazionali e internazionali perchè non sarebbe stato rispettato il principio della proporzionalità delle modalità espulsive, avendo il Prefetto applicato l’espulsione coattiva. Occorre sottolineare, invero, che il ricorrente è stato condannato più volte con sentenza definitiva, ed assoggettato a pena detentiva, per essersi reso ripetutamente responsabile in Italia di delitti che importano un elevato allarme sociale, quale la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Neppure possono valorizzarsi le censure proposte dal ricorrente in riferimento a un infortunio non grave subito sul lavoro nel (OMISSIS). Nè può valorizzarsi, ai fini del riconoscimento del diritto del ricorrente a rimanere nel territorio nazionale, il suo interesse a seguire le vicende processuali della causa di lavoro che dichiara di aver promosso per ottenere ristoro del pregiudizio subito in conseguenza dell’infortunio. Deve ricordarsi, infine, il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di immigrazione e condizione giuridica dello straniero, la ricorrenza dell’ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato – di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), comporta l’emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità – salvo il solo caso di tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno -, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del prefetto al riguardo e senza che assumano alcun rilievo nè la circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia, nè che vi svolga attività lavorativa, in assenza dell’attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo” (Cass. 6670/2006, 8984/2016).

La memoria depositata dal ricorrente, reiterando le argomentazioni svolte nel ricorso, non scalfisce i suddetti rilievi.

Ne consegue il rigetto del ricorso. In assenza della parte resistente, non occorre provvedere in ordine alle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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