Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14488 del 07/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14488 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

9Rd PER-P

sul ricorso 4015-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BOSCHI FERNANDA IVANA;
– intimata avverso la sentenza n. 142/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA del 18/03/2008,
depositata il 18/12/2009;

Data pubblicazione: 07/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Ric. 2011 n. 04015 sez. MT – ud. 18-04-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Genova ha accolto l’appello di Boschi Fernanda Ivana -appello proposto
contro la sentenza n.273/11/2004 della CTP di Genova che aveva respinto il ricorso
della contribuente- ed ha così annullato l’avviso accertamento per IRPEF 1995
emanato come conseguenza di quello emesso nei confronti della “Fernanda &
Gabriella snc”, di cui la contribuente risultava essere socia, e perciò in applicazione
del principio di tassazione “per trasparenza” dei redditi di partecipazione dei soci,
alla luce del maggior reddito accertato in capo alla società
La predetta CTR ha motivato la riforma della sentenza appellata evidenziando che la
decisione di primo grado risultava non motivata (essendosi il giudicante limitato a
rinviare genericamente ad altra decisione pronunciata nel giudizio relativo alla
società) ed annullava l’avviso di accertamento relativo al socio in considerazione del
fatto che l’avviso di accertamento relativo alla menzionata società era “divenuto
definitivo soltanto in data 23.1.2006″.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (rubricato come:”Nullità della sentenza per
violazione dell’art.112 cpc, in relazione all’art.360 co.1 n.4 cpc”) l’Agenzia
ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia (andando “ultra petita”
rispetto alle censure concretamente proposte dalla parte appellante) deciso sul
presupposto che l’avviso di accertamento relativo alla società fosse divenuto
definitivo soltanto il 23.1.2006.

3

Osserva

Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento.
Ed infatti, accogliendo il ricorso della contribuente con la sibillina considerazione che
“l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società …. è stato impugnato ed
è divenuto definitivo soltanto in data 23.1.2006”, il giudice di appello ha fatto mostra
di voler supporre che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio e per il

provvedimento definitivo, senza di che l’avviso relativo ai redditi da partecipazione
non possa considerarsi legittimamente emesso.
Se questo è il ragionamento posto dal giudicante a fondamento della propria
decisione (come appare ragionevole supporre) non resta che ritenere —però- che egli
ha provveduto sulla scorta di un argomento che non era stato fatto oggetto delle
censure proposte dalla parte appellante, delle quali l’odierna ricorrente ha fornito
autosufficiente esposizione, a mezzo della loro trascrizione in atto di ricorso.
Non resta che concludere che la sentenza di appello —appunto perché adottata in
violazione del canone di necessaria correlazione tra il chiesto ed il giudicato, sicchè
deve anche ritenersi che ne resti assorbita la questione prospettata con il secondo
motivo di ricorso- merita cassazione, con conseguente necessità di restituzione della
causa al giudice di appello che —in funzione di giudice del rinvio- tornerà a
pronunciarsi sulle questioni fatte oggetto di censura.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 10 gennaio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

4

reddito da partecipazione che lo riguarda debba necessariamente essere un

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Liguria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA