Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14487 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F. (OMISSIS), D.B.M.

(OMISSIS), C.C. (OMISSIS), C.

A. (OMISSIS), L.R.R. (OMISSIS),

B.E. (OMISSIS), R.A.

(OMISSIS), S.M. (OMISSIS), G.

C. (OMISSIS), L.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBANO 48-A, presso lo studio

dell’avvocato D’AUDINO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI GUIDONIA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato FORESTA SANTINO CARMELO), che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2009 del TRIBUNALE di TIVOLI del 27/03/09,

depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1 1/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Foresta Santino Carmelo, difensore del

controricorrcnte che si riporta agli scritti e deposita nota spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna il su indicato provvedimento col quale veniva respinto il suo ricorso avverso sanzioni amministrative. Si tratta di ricorso avverso sentenza del Tribunale, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).

Resiste con controricorso la parte intimata.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile perchè è stato proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26 del citato D.Lgs. ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che consentiva l’immediata ficorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilità. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al quinto comma, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006). Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettato dal nuovo testo dell’art. 23 della legge 689 del 1981 (appello e non ricorso per cassazione).

Con la memoria depositata i ricorrenti prospettano profili di incostituzionalità della normativa richiamata per carenza di delega e violazione degli art. 76 e 77 della Costituzione in relazione al regime impugnatorio previsto e alle regole di applicare: la delega riguarderebbe le sole modificazioni al codice di procedura civile e non già la L. n 689 del 1981, art. 23.

Si tratta di dubbi di costituzionalità che appaiono manifestamente infondati, posto che l’intervento normativo ha interessato proprio la normativa processuale (giudizio di impugnazione) e in particolare il giudizio di cassazione. Al riguardo questa Corte si è già pronunciata (Cass. 2008 n. 10774) con una condivisa decisione secondo la quale: “In materia di impugnazione delle sentente del giudice di pace pronunciate secondo equità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1), tanto in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., quanto all’art. 111 Cost., comma 8: in relazione al profilo dell’eccesso di delega, perchè l’esclusione della diretta ricorribilità in cassazione di tali pronunce -per le quali diventa proponibile, per gli stessi motivi, l’appello – risponde al principio della legge delega di disciplinare il processo di cassazione in funzione di garantire la funzione nomofilattica della Corte; in relazione all’ipotizzata violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, – prospettata sotto il profilo che tra i vizi deducibili con l’appello non rientrerebbero la violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla competenza, nonchè il vizio di motivazione – atteso che essa si basa su di un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali vizi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento”. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del numero dei ricorrenti (in totale 10) e del valore delle singole opposizioni.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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