Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14487 del 15/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3147/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE GIULIO CESARE

118, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA LAURA SPEZZAFERRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LILIANA TARI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 685/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. del

LAZIO, depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VARONE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TARI che si riporta al

controricorso, chiede il rigetto e deposita avviso di ricevimento.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 2441 del 2004 il Tribunale di Latina dichiarava l’inefficacia parziale dell’atto di acquisto di immobile, adibito ad attivita’ commerciale, effettuato da P.G. in data 9.5.1994, e ne trasferiva la proprieta’ agli eredi di L.E., titolare del diritto di prelazione in quanto locatario dell’immobile, previo pagamento della somma di Euro 83.300 a P.G., parte cedente.

A seguito della registrazione della sentenza, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione dell’imposta di registro, pari complessivamente ad Euro 8.381,16.

Contro l’avviso di liquidazione P.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Latina che lo rigettava con sentenza del 4.10.2006.

P.G. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma che lo accoglieva con sentenza del 14.12.2009, dichiarando l’illegittimita’ dell’avviso di liquidazione. Il giudice di appello riteneva che P.G., originaria acquirente dell’immobile, era divenuta estranea all’operazione economica a seguito della statuizione del giudice che aveva dichiarato l’inefficacia dell’originario contratto di compravendita intervenuto tra il proprietario e P., disponendo il trasferimento dell’immobile a favore del titolare del diritto di prelazione.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha considerato sussistente in capo a P.G. la qualifica di parte in causa. Deposita note integrative allegando la sentenza della Corte di appello di Roma, irrevocabile, che, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha rigettato la domanda degli eredi di L.E. riconoscendo la proprieta’ dell’immobile in capo a P.G..

P.G. resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1, stabilisce che sono tenute al pagamento dell’imposta di registro, tra gli altri, le parti in causa, espressione comprensiva di tutti coloro che hanno preso parte al giudizio, nei cui confronti la pronuncia giurisdizionale si e’ espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti della pronuncia (Sez. 5, Sentenza n. 1925 del 29/01/2008, Rv. 601937).

Nel caso in esame e’ pacifico che, nel giudizio civile sulla proprieta’ dell’immobile definito con la sentenza registrata, P.G. e’ stata “parte in causa” in senso proprio, quale soggetto convenuto dall’attore che agiva a tutela di un preteso diritto di prelazione, pertanto coobbligata al pagamento dell’imposta di registro a norma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1.

La sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese relative ai giudizi di merito sono compensate; con riguardo al giudizio di legittimita’ la contribuente P.G. deve essere condannata al pagamento delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.800 oltre eventuali spese prenotate a debito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.800 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA