Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14487 del 09/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 13/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29678-2014 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO LUNEDEI;

– ricorrente –

Contro

CURATELA (OMISSIS) SRL., in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA E. CESI 72 presso lo studio dell’avvocato

ACHILLE BUONAFEDE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO

FAINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1976/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

C.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la (OMISSIS) S.r.1 chiedendo accertarsi e dichiarare la natura di contratto definitivo dell’accordo intervenuto tra le parti e avente ad oggetto la compravendita di un immobile; in subordine, ritenuto il contratto come preliminare, che venisse emessa sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti della società stessa. Nel corso del giudizio di primo la società veniva dichiarata fallita e il curatore, rilevando la natura obbligatoria del contratto, chiedeva lo scioglimento del vincolo L. Fall., ex art. 72 ed il rilascio dell’immobile occupato da C.F. (promissario acquirente). Il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice.

C. proponeva appello, rilevando che la domanda ex art. 2932 c.c. era stata trascritta anteriormente al fallimento, e di conseguenza era impedito al curatore sciogliersi dal contratto. La Corte d’Appello, con sentenza del 05/09/2014, rigettava il gravame, rilevando che la sentenza emessa ex art. 2932 c.c. ha efficacia costitutiva ex male e determina l’effetto traslativo solo al passaggio in giudicato della decisione, con la conseguenza dell’operatività della facoltà del curatore di avvalersi della facoltà di sciogliersi dal contratto L. Fall., ex art. 72 fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva in merito. Quanto al secondo motivo di appello, riteneva il Collegio che correttamente il Tribunale avesse rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., perchè C. avrebbe dovuto formulare, ai sensi del comma 2 medesimo articolo, offerta di pagamento integrale del prezzo pattuito e non ancora versato.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione C.F., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso, accompagnato da memoria, il Fallimento di (OMISSIS) S.r.l. Deduce il ricorrente:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., art. 2652 c.c., nr. 2, e L. Fall., art. 72: perchè l’orientamento cui la sentenza oggi impugnata ha aderito è contrario al diverso orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 12505 del 2004, in base a cui, in caso di trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l’accoglie, anche se successiva, impedisce al curatore del contraente fallito l’esercizio della facoltà prevista dalla L. Fall., art. 72;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., perchè la sentenza oggi impugnata è contraria all’orientamento, espresso più volte dalla Corte di legittimità, in base a cui, se le parti di un contratto preliminare di vendita hanno convenuto che il pagamento del prezzo residuo debba essere effettuato all’atto della stipulazione del contratto definitivo, l’offerta di cui all’art. 2932 c.c., comma 2 è da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.

Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati.

Ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., l’offerta di pagamento del residuo prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente solo nell’ipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell’atto traslativo. Al contrario, se è previsto che il versamento del prezzo avvenga contestualmente alla stipula del contratto definitivo, l’offerta di adempiere ex art. 2932 c.c., comma 2, può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto (Cass. 16881/2007, 25185/2008, 17688/2010). E’ pertanto errata la statuizione del giudice di merito in ordine alla mancanza dell’offerta di adempiere, in quanto questa avrebbe dovuto ritenersi implicita nel fatto che C.F. ha agito ai sensi dell’art. 2932 c.c.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata per aver violato tale principio di diritto, con un riesame nel merito anche dei profili, evidenziati dal controricorrente, attinenti all’importo dell’offerta implicita di adempimento formulata dal C. con la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. Tale aspetto, invero, non è stato direttamente esaminato dalla Corte territoriale, che ha confermato il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. esclusivamente in ragione dell’asserita mancanza dell’offerta formale di adempiere.

Quanto all’altra censura, riguardante l’opponibilità al curatore fallimentare della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 18131 del 16/09/2015, statuendo: “Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72 con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’art. 2632 c.c., n. 2, la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese”.

Poichè il giudice del merito dovrà riesaminare il profilo concernente l’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., ne deriva la piena fondatezza anche del primo motivo di ricorso. Invero, dall’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di cui si tratta discenderebbe l’illegittimità dell’esercizio della facoltà, da parte del curatore, di sciogliersi dal contratto medesimo ai sensi della L. Fall., art. 72, al contrario da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che si è discostata dall’orientamento poi avallato dalle Sezioni Unite con la pronuncia suddetta.

Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA