Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14486 del 30/06/2011
Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15247-2009 proposto da:
C.E. (OMISSIS), nella sua qualità di titolare
dell’omonimo esercizio commerciale di pescheria, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA P. BORSIERI 3, presso lo studio
dell’avvocato GATTEGNA RENZO, che lo rappresenta difende unitamente
all’avvocato MARASCHI ALBERTO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ASL MILANO (OMISSIS), in persona del Direttore Generale, pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. MASCAGNI 7, presso
lo studio dell’avvocato FERRI FERDINANDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GENOVESI FRANCESCO MARIA giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8916/2008 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 07/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito per la controricorrente l’Avvocato GENOVESI FRANCESCO MARIA che
si riporta agli scritti;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che aderisce alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il su indicato provvedimento col quale veniva respinto il suo ricorso avverso sanzioni amministrative. Si tratta di ricorso avverso sentenza del Tribunale, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 23 pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).
Resiste con controricorso la parte intimata.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle partì costituite.
Il ricorso è inammissibile perchè è stato, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.
Infatti, l’art. 26 del citato decreto legislativo ha abrogato l’u.c. della L. n. 689 del 1981, art. 23 che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando il comma 5 dell’art. 23 citato) l’appellabilità. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. TI decreto legislativo in questione e stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).
Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettato dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 600,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011