Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14486 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3012/2011 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO

41, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MORETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO SCARSO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

CONCESSIONARIO SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI

RAGUSA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA V.ZO TIERI 29, presso lo

studio dell’avvocato ROSA CONTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO PENSABENE giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 606/2009 della COMM. TRIB. REG. ella SICILIA,

depositata il 23/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CONTI per delega verbale

dell’Avvocato PENSABENE che si riporta al controricorso e insiste

per il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’agente per la riscossione Serit Sicilia spa notificava a P.C. una cartella di pagamento dell’importo complessivo di Euro 14.776.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa che lo rigettava con sentenza del 31.12.2007.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Palermo, sez. distaccata di Catania, che lo rigettava con sentenza del 23.12.2009. Il giudice di appello osservava, in particolare, che le eccezioni relative ai denunciati vizi del ruolo (mancata sottoscrizione e mancanza di motivazione) dovevano essere proposte nei confronti dell’Ente impositore, non chiamato in giudizio, e non nei confronti del concessionario per la riscossione.

Contro la sentenza del giudice di appello il difensore di P.C. propone ricorso deducendo, con unico motivo, violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, degli artt. 269, 163 bis e 617 c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Serit Sicilia spa resiste con controricorso

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato in riferimento al dedotto vizio di violazione di legge. Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che, nelle cause attinenti alla validita’ degli atti di riscossione (nella specie il ruolo, di cui il contribuente ha comunicazione mediante cartella di pagamento), grava sul concessionario l’onere di chiamare in causa l’ente impositore in presenza di contestazioni diverse dalla mera regolarita’ formale della cartella ed attinenti al ruolo o comunque alla pretesa impositiva. In tal caso al concessionario. destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non e’ configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. (Sez. U., Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 6-5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480).

Ne consegue l’erroneita’ della decisione della Commissione tributaria regionale che ha pregiudizialmente ritenuto inammissibile la proposizione, nei confronti del concessionario che non aveva chiamato in causa l’ente impositore, delle eccezioni di nullita’ del ruolo formulate dal contribuente.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, perche’ proceda a nuovo giudizio attenendosi al principio di diritto enunciato.

Le spese del giudizio di legittimita’ saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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