Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14486 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5637, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

L.E., elett.te dom.to in L’Aquila, alla via G. D’Annunzio n.

28, presso lo studio dell’avv. Pasanisi Giovanni, dal quale è

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 151/2007/4 depositata il 4/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Ceniccola Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da L.E. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 120/05/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento ICI (OMISSIS), relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente. Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo resiste con controricorso il L..

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza dell’11/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 10 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area. Formula i quesiti: se conformemente alle altre categorie di immobili sussiste ex D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 imponibilità ICI anche delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base imponibile debba essere determinata ex D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 5 in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico. Se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configurare violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11, e della L. n. 1187 del 1968, art. 2 il ritenere non imponibile ai fini ICI un’area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo.

La censura è inammissibile in quanto i quesiti di diritto sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008); gli stessi non risultano formulati con riferimento alla fattispecie concreta relativa a terreno avente destinazione in PRG a verde pubblico e verde pubblico attrezzato. Peraltro la censura è infondata avendo questa sezione (Sez. 5, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008), proprio con riferimento ad altro ricorso presentato dal Comune di L’Aquila, affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del L., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del L., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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