Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14485 del 30/06/2011
Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14485
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13837-2009 proposto da:
M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati ELIGI DOMENICO, COLUCCI GIOVANNI giusta procura ad litem in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 247/2009 del TRIBUNALE di AVEZZANO del
10/3/09, depositata il 12/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis
c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il su indicato provvedimento col quale veniva respinto il suo ricorso avverso sanzioni amministrative del Codice della Strada.
Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 23 pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Il ricorso è inammissibile perchè è stato, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.
Infatti, l’art. 26 del citato decreto legislativo ha abrogato l’u.c. della L. n. 689 del 1981, art. 23 che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando il comma 5 dell’art. 23 citato) l’appellabilità.
Il successivo art. 27 di tale Decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).
Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni e quello dettato dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011