Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14485 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16823/2010 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

DELL’UNIVERSITA’ 27, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO PIZZI,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI

VELLETRI;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il

24/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BONACCIO per delega dell’Avvocato

PIZZI che ha chiesto l’accoglimento e deposita avviso di

ricevimento;

udito per il resistente l’Avvocato VARONE che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con decreto del 9.7.2009 il Giudice di pace di Albano Laziale revocava il provvedimento con il quale M.S. era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento civile, con provvedimento adottato dal Consiglio dell’ordine forense di Velletri.

Contro il decreto di revoca il difensore di M.S. proponeva ricorso al Tribunale di Velletri che lo dichiarava inammissibile con provvedimento del 24.5.2010. Il giudice osservava che contro il decreto impugnato doveva ritenersi ammissibile soltanto il ricorso per cassazione, in applicazione analogica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113, che prevede tale mezzo di gravame contro il decreto di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del processo penale.

Contro il provvedimento del Tribunale di Velletri il difensore di M.S. propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99 e 113, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui non ha considerato che l’art. 113, il quale prevede il rimedio della ricorribilita’ in cassazione, puo’ trovare applicazione soltanto ove la revoca sia intervenuta a seguito di una preventiva richiesta da parte dell’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) del D.P.R., e non quando la revoca sia stata adottata autonomamente dal giudice; 2) errata e illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2005, artt. 99 e 170, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2 e art. 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia delle Entrate si e’ costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ infondato. La censura del ricorrente non considera che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella L. 17 agosto 2005, n. 168, il rimedio del ricorso per cassazione previsto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113, e’ esperibile contro il decreto di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d), il quale contempla le ipotesi revoca, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni reddituali, disposta dal magistrato non solo a seguito della richiesta dell’ufficio finanziario, ma anche “d’ufficio”.

In ogni caso il motivo di ricorso si appalesa generico e non autosufficiente, poiche’ non riproducendo il contenuto concreto del decreto di revoca oggetto dell’impugnazione, neppure permette di apprezzare quale sia la causale di revoca concretamente adottata dal giudice di pace.

2. Il secondo motivo e’ inammissibile poiche’ reitera la prima censura di violazione di legge sotto la diversa veste del vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, che invece puo’ concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche. (Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008, Rv. 605546).

3. Il terzo motivo e’ infondato. Occorre invero rilevare che, anche sotto il profilo indicato, il ricorso si rivela del tutto carente sul piano dell’autosufficienza, posto che esso, non fornendo alcuna descrizione dell’originario “ricorso”, non ne consente una ricostruzione quale opposizione al presidente del Tribunale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, tanto piu’ che dal provvedimento impugnato il gravame appare rivolto e deciso dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica.

4. Il quarto motivo, con cui si eccepisce il vizio di motivazione, e’ inammissibile per le medesime ragioni indicate nella trattazione del secondo motivo.

5. Il quinto motivo e’ infondato per estraneita’ delle norme sulla interpretazione dei contratti alla questione relativa al mezzo di impugnazione esperibile contro il decreto di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile.

I difformi orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia di mezzi di impugnazione esperibili avverso la revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, giustificano la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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