Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14485 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1087-2016 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

GIORGIO SPALLONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, – C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 16.6.2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello principale del Ministero epigrafato, condannava lo stesso al pagamento del danno riportato da G.B., per effetto dell’accertato demansionamento subito dal dicembre 2004 al dicembre 2005, quantificato in Euro 18.925,86, riducendo la somma attribuita allo stesso titolo in primo grado; che la Corte rilevava che era assente un disegno unitario finalizzato alla marginalizzazione del dipendente idoneo ad integrare il mobbing e che, invece, per l’accertato demansionamento doveva essere ridotto l’importo indicato in sede di liquidazione del danno operata con la sentenza di primo grado con riguardo a tutte le componenti del risarcimento unitariamente determinato, avendosi riguardo alla durata del demansionamento ed alla sua entità, riconoscendosi, per altro verso, le spese mediche documentate, liquidate in Euro 24,86;

che di tale decisione chiede la cassazione il G., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, il Ministero;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il G. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo viene dedotta l’omessa valutazione delle risultanze istruttorie e testimoniali, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 118 disp. att., in relazione all’art. 360 c.p.c.;

2.2. che, con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 4 Cost., degli artt. 2049, 2059, 2087 1226 c.c., nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. in punto di liquidazione del danno patrimoniale sofferto dal G., rilevandosi che è stato disatteso l’orientamento espresso in particolare da Cass. 3023/2010 in tema di riconoscimento del danno esistenziale e del danno morale e contestandosi la riduzione apodittica della misura del risarcimento effettuata in prime cure;

2.3. che, con il terzo, si deduce la nullità della sentenza per conflitto tra motivazione e dispositivo quanto al terzo motivo dell’appello incidentale inerente l’omessa condanna del I/linistero al rimborso delle spese mediche;

2.4. che il quarto motivo evidenzia la nullità della sentenza per omessa trascrizione ed omesso richiamo delle conclusioni delle parti ex art. 132, n. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

3. che il ritiene il Collegio che i motivi primo, secondo e quarto siano inammissibili;

3.1. che, quanto al primo, il giudice del merito ha accertato l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità di una condotta di “mobbing” ed ha rilevato, con giudizio immune da vizi logico giuridici, che i comportamenti denunciati – esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale – non erano accomunati dal medesimo fine persecutorio, ma tali da concretizzare unicamente il demansionamento del G.;

che, al cospetto di tale giudizio, espresso all’esito di valutazione del materiale probatorio acquisito condotta in conformità ai principi che regolano la materia, la censura formulata tende ad una rivalutazione dei fatti processuali che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità;

che, invero, parte ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. E poichè, in realtà, nessuna di queste due situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, la relativa doglianza è mal posta;

che è di tutta evidenza che, tanto con riguardo alle sopra indicate violazioni di legge, quanto con riguardo al preteso malgoverno delle risultanze istruttorie, pur sotto un’intitolazione evocativa dei casi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità e che la motivazione è anche conforme ai canoni di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c. richiamato nella rubrica del motivo, contenendo la decisione idonea esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto poste a fondamento del decisum;

2.2. che, con riguardo al secondo motivo, pur essendo pacifico che la nuova dislocazione dei danni alla persona nell’ambito dell’art. 2059 c.c. ha indotto la giurisprudenza ad individuare, nell’ambito del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., la categoria del danno morale, o danno soggettivo puro, riconducibile alla sofferenza morale soggettiva, quella del danno biologico, riconducibile alla lesione dell’integrità psico- fisica e cioè alla compromissione della salute, e quella del danno esistenziale, riconducibile alla sfera realizzatrice dell’individuo ed attinente al “fare”del soggetto offeso (cfr. cass. 10.2.20010 n. 3023 richiamata dal ricorrente), nel caso di specie la doglianza non si appunta sulla mancata valutazione di tali voci di danno (Cass. 26.1.2015 n. 1327), quanto piuttosto mira a contestare il criterio di valutazione adottato;

che, tuttavia, al di là delle considerazioni espresse dal ricorrente, il riferimento alle tabelle milanesi non può che essere inteso in senso meramente parametrico, quale criterio idoneo a determinare una uniformità di liquidazione in relazione ad ipotesi accomunabili, ma non vincolante, laddove, come nella specie, è stato rilevato che l’analogia con il criterio di invalidità temporanea totale, in relazione alla peculiarità della fattispecie, era da ritenere non del tutto congruo, reputandosi maggiormente idoneo un criterio riduttivo di 1/5 dell’indicato parametro, in considerazione dell’impossibilità di valutare in forza della equiparazione piena all’ITT di tutti i giorni del demansionamento, comprensivo di quattro giorni di assenza del G. dal lavoro;

che la valutazione, che involge scelte discrezionali fondate su considerazione di dati fattuali che attingono il merito della vicenda, non è stata adeguatamente censurata nella presente sede e come tale il motivo deve essere disatteso, non potendo ritenersi, per le considerazioni svolte, che la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, non abbia enunciato i criteri e le ragioni poste a fondamento della determinazione del danno sofferto dal G.;

2.3. che il terzo motivo, con il quale si deduce un contrasto tra motivazione e dispositivo è fondato, nella misura in cui l’appello incidentale censurava la decisione impugnata per il mancato rimborso delle spese mediche, non contestate, e che alla nullità in parte qua della decisione consegue che, potendo questa Corte procedere senza accertamenti di fatto alla decisione nel merito, in accoglimento dell’appello incidentale, sia da riconoscersi la somma di Euro 24,86, oltre accessori di legge, in favore del G., somma da aggiungersi a quella eventualmente già riconosciuta allo stesso titolo in sede di gravame;

2.4. che il quarto motivo è inammissibile in ragione della genericità della sua deduzione che non consente di rilevarne la decisività in relazione alla dedotta nullità della sentenza ed alla soluzione adottata dal giudice del gravame;

3. che, alla stregua delle esposte considerazioni, va condivisa la proposta del relatore e dichiarata la inammissibilità di tutti i motivi e la manifesta fondatezza del terzo, con cassazione della decisione e declaratoria di nullità della stessa in parte qua, e decisione nel merito nel senso del riconoscimento del rimborsi delle spese mediche in misura di Euro 24,86, oltre accessori di legge;

che la sentenza di primo grado va per il resto va confermata anche con riguardo alla statuizione sulle spese dei gradi di merito;

4. che le spese del presente giudizio di legittimità seguono per 3/4 la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate per l’intero come da dispositivo, giustificandosi alla luce della limitata reciproca soccombenza la compensazione tra le parti del residuo 1/4;

5. che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in ragione del parziale accoglimento del ricorso del G..

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo, accoglie il terzo, cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, in favore del G., delle spese mediche in misura di Euro 24,86, oltre accessori come per legge, confermando nel resto l’impugnata decisione.

Compensa 1/4 delle spese del presente giudizio di legittimità e condanna il G. al pagamento dei residui 3/4, detelminati per l’intero in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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