Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14484 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6370-2020 proposto da:

A.R., rappresentata e difesa dall’Avvocato ANDREA ASSOGNA per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FORLI’-CESENA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 77/2020 del TRIBUNALE DI FORLI’, depositata il

29/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/3/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che A.R. aveva proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione che lo stesso aveva proposta avverso l’ordinanza della Prefettura di Forlì che, in data 20/11/2017, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 4.012,00 e disposto la revoca della patente di guida.

Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha escluso che l’appellante potesse utilmente invocare l’esimente dello stato di necessità prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 4, la quale, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione, laddove, nel caso in esame, l’opponente era stato fermato non quando stava portando la madre in ospedale ma quando, una volta riaccompagnata la madre a casa, stava riportando l’auto alla figlia per cui, “in relazione a tale circostanza, lo stato di necessità non sussiste, non essendovi alcuna situazione di pericolo imminente tale da costringere l’appellante a fare uso della automobile, nonostante la sospensione della patente, per riportarla alla figlia”.

Il tribunale, quindi, dichiarata l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla prefettura in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, che il giudice di pace aveva integralmente compensato, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio d’appello.

A.R., con ricorso notificato il 17/2/2020, ha chiesto per tre motivi, la cassazione della sentenza.

La prefettura di Forlì-Cesena è rimasta intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti dello stato di necessità senza, tuttavia, considerare che l’opponente, dopo aver soccorso la madre trasportandola fino al pronto soccorso dell’ospedale malgrado il ritiro temporaneo della patente di guida, aveva, poi, condotta in casa la madre, dovuto percorrere un intero viale, dove non sussiste alcuna possibilità di parcheggio, per riconsegnare l’auto alla figlia.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti dello stato di necessità senza, tuttavia, considerare che l’opponente aveva dovuto soccorrere la madre e che tale fatto oggettivo coinvolge l’intero episodio della guida dell’auto in uso alla figlia, compreso il momento in cui, riportata la madre nell’abitazione, si era recato sotto l’abitazione della stessa per la riconsegna del mezzo.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Con specifico riguardo alla scriminante dello “stato di necessità”, infatti, è indispensabile, ai fini della sua configurabilità (e, perciò, allo scopo del riconoscimento della fondatezza della sua prospettazione in sede giudiziale, che deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente), che, in applicazione dei principi fissati dagli artt. 54 e 59 c.p., ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile (Cass. n. 287 del 2005; Cass. n. 16155 del 2019, in motiv.).

4. La sentenza impugnata, lì dove ha rilevato che l’opponente era stato fermato non già quando stava portando la madre in ospedale ma quando, una volta riaccompagnata la madre a casa, stava riportando l’auto alla figlia e che, dunque, “in relazione a tale circostanza”, non sussisteva lo stato di necessità “non essendovi alcuna situazione di pericolo imminente tale da costringere l’appellante a fare uso della automobile, nonostante la sospensione della patente, per riportarla alla figlia”, si è evidentemente attenuta al principio esposto e si sottrae, quindi, alle censure svolte dal ricorrente.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato, a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, che il tribunale, pur avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla prefettura, ha condannato l’appellante al rimborso delle spese di lite e non ha, invece, disposto, come avrebbe dovuto fare, la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite.

6. Il motivo è infondato. Con riferimento al regolamento delle spese, infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 27871 del 2017, in motiv.; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017)

7. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

8. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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