Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14484 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16775/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FOSCHI IMPIANTI DI FOSCHI EURO & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 70/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VARONE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La societa’ Foschi Impianti s.n.c. presentava istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, con riferimento agli omessi e ritardati versamenti di imposta relativi agli anni 2000 e 2001.

L’Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di diniego per “versamento non capiente per condono a rate”, poiche’ la societa’ aveva omesso il versamento della quarta rata dovuta.

Contro il diniego la societa’ proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pisa che lo accoglieva con sentenza n. 44 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Firenze che lo rigettava con sentenza del 27.4.2009, ritendo la validita’ del condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, anche in caso di omesso pagamento di taluna delle rate dovute successiva alla prima.

L’Agenzia delle Entrate ricorre deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.

La societa’ non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

Deve essere ribadito l’orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui le disposizioni in materia di condoni fiscali integrano sistemi compiuti di natura eccezionale; pertanto ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione. Con riguardo alla peculiare sanatoria fiscale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis (condono cosiddetto clemenziale), in cui non viene in discussione la sussistenza dei debiti tributari attestata dalle dichiarazioni dello stesso contribuente, e’ necessario ai fini del perfezionamento della definizione, l’integralita’ e la tempestivita’ di tutti i versamenti in sanatoria, non essendo sufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 10650 del 07/05/2013, Rv. 626645; Sez. 6-5, Ordinanza n. 25238 del 08/11/2013, Rv. 629201).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Si compensano le spese atteso che l’orientamento interpretativo di questa Corte in materia di condono della L. n.289 del 2002, ex art. 9 bis, si e’ consolidato di recente.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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