Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14484 del 09/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 24/01/2017, dep.09/06/2017),  n. 14484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21759-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS (SCCI), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dell’avvocato LELIO MARITATO unitamente agli avvocati

EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIA SILATAGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 709/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Parma, che aveva accolto l’opposizione proposta da L.E. avverso l’avviso di addebito per il pagamento della somma complessiva di Euro 1697,89 relativa a rate 4/2011 e 2/2012, a titolo di contributi relativi alla gestione commercianti, escludendo l’obbligo del predetto, socio amministratore della A. & C.L. s.r.l., già iscritto alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, alla doppia contribuzione anche presso la Gestione commercianti, in ragione dell’accertato mancato esercizio dell’attività commerciale nell’impresa gestita dalla società a responsabilità limitata in misura preponderante rispetto ad altri fattori produttivi;

che di tale sentenza l’1NPS chiede la cassazione affidando l’impugnazione ad unico di ricorso, cui ha opposto difese, con controricorso, il L.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 in relazione all’art. 2697 c.c., censurandosi la sentenza nella parte relativa alla asserita incompatibilità tra l’iscrizione alla gestione separata e l’iscrizione alla gestione commercianti ed in quella in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’I.N.P.S. non avesse fornito la prova dello svolgimento, da parte del L., di un’attività lavorativa nel suo momento esecutivo cd in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso, qualificabile come manifestamente infondato alla luce del precedente di questa Corte del 5 marzo 2013 n. 5444, reso in un caso del tutto analogo e di successive pronunce (Cass. 13446/2015 e da ultimo Cass. 20208/2016);

che, pure essendo stato ritenuto (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n. 17076) che: “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208” alla stregua della norma interpretativa di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale), tuttavia il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l’attività commerciale e che quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo;

che invero, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo i cui dettami la iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali;

che, pertanto, distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, dovendo ognuna delle due distinte attività essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri, essendo il requisito della prevalenza valido nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un’unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte “assicurabili” nelle gestioni previste per le attività in parola;

che nella specie gli evidenziati presupposti non ricorrono perchè, come ritenuto dalla sentenza impugnata sulla base di un accertamento di fatto non oggetto di rilievo da parte dell’I.N.P.S., 1 inrico L. non esercitava l’attività commerciale nell’impresa gestita dalla s.r.l. suindicata (e cioè l’attività di concessionaria di vendita di orologi (OMISSIS) e di riparazione degli stessi) in modo diretto ed esecutivo nè in misura preponderante rispetto ad altri fattori produttivi, svolgendo lo stesso prevalentemente compiti di coordinamento e controllo) dell’attività espletata nei vari settori aziendali (laboratorio ed esercizi commerciali di vendita degli articoli) a capo di ciascuno dei quali era preposto un soggetto con responsabilità operativa e gestionale;

che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per la detta “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11 luglio 2012, n. 11685);

che, nella specie, il decisum della Corte territoriale, incentrato sullo svolgimento da parte del L. della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, se non in maniera del tutto minoritaria “rispetto agli altri regolari costanti e preponderanti fattori produttivi”, non è validamente infirmato dalla parte ricorrente e dai mezzi d’impugnazione articolati;

che, come già detto, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) non può di per sè sola può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda, svolta nell’ambito dell’intero ciclo produttivo da altri dipendenti, adibiti alla vendita di gioielli cd orologi ed alla riparazione di questi ultimi nel laboratorio in dotazione alla società;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, le stesse sono regolate, in base alla regola della soccombenza, come da dispositivo; che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA