Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14484 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14484 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 21566-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

ESSE TRE SRL, in liquidazione, in persona del
liquidatore, nonchè SANTINI CLAUDIO FRANCESCO,
SCABURRI ROBERTO, SCABURRI MARCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li

Data pubblicazione: 07/06/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CESARE GLENDI, giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 2/2012 della COMMISSIONE

di BRESCIA, depositata il 16/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 13/03/2013 dal Presidente Relatore
Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Federica Manzi (delega avvocato
Manzi Luigi) difensore dei controricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE
FIMIANI che aderisce alla relazione.

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: calcolo utili occulti
Reg. Gen. 21556/2012
RICORRENTE: AGENZIA DELLE ENTRATE
INTIMATO: esse tre srl, Scaburri Roberto e Marco, Claudio Santini

L’Agenzia ricorre avverso la sentenza 78/65/10 della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia- Brescia, così come corretta con ordinanza 2/65/12 del 18 febbraio 2012, sostenendo che
il dispositivo corretto secondo cui gli utili occulti della società vanno computati a carico dei soci “al
netto delle imposte versate dalla società”, è erroneo.
Il ricorso appare infondato in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermare il principio di
diritto secondo cui quanto (eventualmente) prelevato alla società non entra a comporre il reddito
dei soci, senza accertare che tale prelievo sia stato effettuato.
Non si tratta cioè di un’applicazione del divieto di “doppia imposizione” ma più semplicemente
della considerazione secondo cui gli utili vanno computati al netto.
Le sentenze citate nel ricorso (10270/2011, 19687/2011, (351/2002) non contestano tale
impostazione di diritto, ma si limitano a considerare che nella normalità dei casi le società non
versano le imposte sugli utili “in nero” e quindi tutto quanto evaso perviene ai soci.
Esse non si pongono dunque in contrasto con il decisum della sentenza impugnata, in quanto
spetterà ovviamente ai soci dimostrare che la società ha versato imposte sulle somme realizzate”in
nero”.
Il collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Appare opportuna la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 13 marzo 2013
Il pre

atore

E’ stata depositata la seguente relazione:

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