Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14483 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4985-2020 proposto da:

C.S.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato

ROBERTO ANTONIO BRIGANTE per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRIESTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 533/2019 del TRIBUNALE DI TRIESTE, depositata

il 18/9/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/3/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con pronuncia in epigrafe, ha accolto l’appello che C.S.S. aveva proposto nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace, pur accogliendo l’opposizione proposta dallo stesso avverso il verbale di contestazione di violazione del codice della strada, aveva, tuttavia, compensato le spese di lite, ed ha, quindi, stabilito, in riforma della sentenza appellata, che le spese di lite, tanto per il primo, quanto per il secondo grado, dovevano essere poste a carico del Comune di Trieste.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, che: – le spese del primo grado di giudizio dovevano essere determinate alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, nei limiti della fase di studio ed introduttiva, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria ed in mancanza di una vera e propria fase decisionale, vista l’adesione del Comune alla domanda del ricorrente, e con esclusione della fase cautelare, posto che l’istanza di sospensione proposta dal ricorrente non aveva costituito l’oggetto di un vero e proprio sub-procedimento, con l’aumento previsto dal citato D.M. n. 55, art. 4, comma 8; – le spese del secondo grado di giudizio dovevano essere determinate in considerazione della natura e delle difficoltà e del valore dell’affare, con la conseguente riduzione ai sensi del citato D.M. n. 55, art. 4, comma 1, e tenuto conto dell’assenza di particolari questione di fatto e di diritto e della mancanza di una fase istruttoria.

Il tribunale, quindi, ha condannato il Comune di Trieste a rimborsare all’appellante le spese di lite che, relativamente al giudizio di primo grado, ha determinato in Euro 173,00 per compensi ed Euro 43,00 per esborsi, oltre accessori, e, relativamente al giudizio di secondo grado, ha determinato in Euro 200,00 per compenso ed Euro 91,50 per esborsi, oltre accessori.

C.S.S., con ricorso notificato il 3/2/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il Comune di Trieste è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 75disp. att. c.p.c., dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2233 c.c., anche in relazione alla L. n. 1051 del 1957, al R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57-64 e alla L. n. 794 del 1942, art. 24, al D.M. n. 55 del 2014 (art. 2-4- e tabb. 3 e/o 12), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, omettendo di spiegare quale fosse lo scaglione adottato e l’importo liquidato per ogni fase del procedimento, ha provveduto ad una liquidazione globale delle spese di lite del giudizio senza, tuttavia, liquidare nè le spese di lite della fase istruttoria/di trattazione del giudizio di primo grado e del giudizio d’appello, nè le spese della fase decisoria del giudizio di primo grado, le quali, invece, costituiscono fasi ineludibili del processo. Il tribunale, inoltre, ha liquidato le spese del giudizio d’appello al di sotto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, posto che, applicando il primo scaglione, il compenso minimo, pur a voler escludere la fase istruttoria/di trattazione, è pari ad Euro 220,00.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ha denunciato la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 111 Cost e/o dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e/o dell’art. 118 disp. att. c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, senza motivazione o con motivazione apparente, ha provveduto a determinare le spese di lite per il giudizio di secondo grado in un importo globale ed in misura inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, che sono, invece, inderogabili.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

3.2. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, infatti, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2386 del 2017; Cass. n. 26608 del 2017; Cass. n. 29606 del 2017; Cass. n. 89 del 2021). In particolare, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale, per cui il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. n. 30286 del 2017; Cass. n. 6296 del 2019; Cass. n. 20183 del 2018; Cass. n. 10343 del 2020).

3.3. Resta, tuttavia, ferma la necessità che il giudice proceda alla liquidazione di tutte le prestazioni che, in base alle fasi indicate nel citato D.M. n. 55, art. 4, e secondo gli scaglioni esposti nelle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55, l’avvocato abbia effettivamente reso nel giudizio, dandone specificamente conto in motivazione.

3.4. Nel caso in esame, il tribunale, dopo aver affermato che le spese del giudizio dovevano essere determinate alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, ha ritenuto che i conseguenti oneri, relativamente al primo grado, dovevano essere determinati con esclusivo riguardo alla fase di studio ed a quella introduttiva, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria ed in mancanza di una vera e propria fase decisionale, vista l’adesione del Comune alla domanda del ricorrente, e che, relativamente al secondo grado, dovevano essere determinate in considerazione della natura e delle difficoltà e del valore dell’affare, con la conseguente riduzione ai sensi del citato D.M. n. 55, art. 4, comma 1, e tenuto conto dell’assenza di particolari questione di fatto e di diritto e della mancanza di una fase istruttoria.

3.5. Risulta, quindi, evidente che, così facendo, il tribunale, per un verso, non ha provveduto alla liquidazione delle prestazioni che in primo grado hanno riguardato la fase della trattazione (che è, in ogni caso, ineludibile: Cass. n. 21743 del 2019, in motiv.) e quella della decisione (che comprende prestazioni senz’altro rese, come la precisazione delle conclusioni) della causa (a nulla, a quest’ultimo fine, potendo rilevare l’adesione della controparte alla domanda proposta) e, per altro verso, ha provveduto alla liquidazione delle spese di lite del giudizio d’appello senza dar conto in motivazione delle prestazioni rese nelle diverse fasi del relativo processo.

4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trieste che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Trieste che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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