Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14483 del 15/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14483
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16238/2010 proposto da:
OLYCOM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STEFANO CARMINI giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 30/2009 della COMM. TRIB. REG. del LOMBARDIA,
depositata il 24/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato VARONE che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La societa’ Olycom spa presentava istanza di definizione dei ritardati od omessi versamenti di imposte e ritenute di acconto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. L’Agenzia delle Entrate emetteva provvedimenti di diniego di condono in quanto la somma dei versamenti risultava “non capiente con quanto dichiarato”.
Il diniego di condono veniva impugnato dalla contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza del 19.3.2007 accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano che con sentenza del 24.4.200, in riforma della decisione appellata, dichiarava la legittimita’ del diniego di condono, poiche’ il mancato pagamento integrale dell’ultima rata precludeva la definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.
La societa’ Olycom spa ricorre contro la sentenza di appello per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto che il condono previsto dal citato art. 9 bis si perfezioni con l’integrale e tempestivo versamento di tutte le rate anziche’ con il versamento della prima rata; 2) denuncia l’illegittimita’ costituzionale della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede il perfezionamento della definizione agevolata con il versamento della prima rata. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo e’ infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni in materia di condoni fiscali integrano sistemi compiuti di natura eccezionale; pertanto ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata, previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione; con riguardo alla particolare sanatoria fiscale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, condono cosiddetto clemenziale), in cui non viene in discussione la sussistenza dei debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni dello stesso contribuente, e’ necessario, ai fini del perfezionamento della definizione, l’integralita’ e la tempestivita’ di tutti i versamenti in sanatoria, non essendo sufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 10650 del 07/05/2013, Rv. 626645; Sez. 6-5, Ordinanza n. 25238 del 08/11/2013, Rv. 629201).
2. La questione di legittimita’ costituzionale, sollevata con il secondo motivo di ricorso, e’ manifestamente infondata. Il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilita’ di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute, risultanti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi ovvero dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario. La diversita’ sostanziale del condono clemenziale previsto dal citato art. 9 bis, nel quale la sussistenza ed entita’ del debito tributario non assolto e’ attestato dalle stesse dichiarazioni annuali del contribuente, giustifica la diversa disciplina normativa per cui esso, a differenza delle altre fattispecie di sanatoria fiscale, si perfeziona soltanto con il pagamento integrale di quanto dovuto.
Si compensano le spese atteso il recente consolidamento dell’orientamento interpretativo di questa Corte in materia di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016