Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14483 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7289-2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO N. 71, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MARCHETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO BECATTINI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE

CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE NEGLIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA

BOECKLIN in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze P.M., vedova dello zio L.V., assumendo di essere divenuto, a seguito della morte dello zio, titolare di una quota complessiva pari ai due terzi dell’immobile sito in (OMISSIS), essendo già proprietario, a seguito della successione del padre, della quota della metà, ed avendo ereditato dallo zio, deceduto ab intestato un sesto, ed avendo ereditato i restanti due sesti la convenuta.

Ciò premesso ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione.

La convenuta in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi l’acquisto per usucapione dell’intera proprietà dell’immobile, deducendo che lo stesso era stato goduto in maniera esclusiva per oltre venti anni unitamente al coniuge, chiedendo in ogni caso il riconoscimento del diritto di abitazione ex art. 540 c.c.

Il Tribunale accoglieva la domanda di usucapione, ma la Corte d’Appello di Firenze, in totale riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda de qua, ritenendo che trattandosi di bene in comunione, mancava la prova che il coniuge della P. avesse esteso il proprio godimento sull’intero bene in termini di esclusività, così da poter divenire proprietario dell’intero.

La mera estensione dall’uso della cosa comune non era indicativa di un possesso idoneo ad usucapire da parte di colui che godeva del bene, ed emergendo anzi che il dante causa dell’attore, prima, e lo stesso attore, dopo la morte del genitore, si erano occupati dell’amministrazione del bene sostenendone anche gli oneri fiscali.

P.M. ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

L.L. ha resistito con controricorso.

I tre motivi di ricorso con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 2697 e 1158 c.c. nonchè delle norme in materia di comodato e di interruzione della prescrizione, anche con specifico riferimento alla posizione della P., si palesano come manifestamente infondati.

La Corte di merito, nel disattendere la domanda riconvenzionale di usucapione, ha fatto corretta applicazione, dei principi costantemente affermati da questa Corte in tema di usucapione dei beni in comunione da parte di un singolo comunista che sia nel godimento esclusivo del bene (adde al precedente richiamato in sentenza, anche Cass. n. 12775/2008 nonchè Cass. n. 17512/2016).

La decisione di merito, lungi dall’invertire l’onere della prova, ha invece rilevato come anche l’astensione del comunista dal godimento del bene non sia atteggiamento sufficiente a consentire l’usucapione da parte dell’altro comproprietario che goda dell’intero bene comune, essendo infatti necessaria una manifestazione di volontà idonea a denotare l’estensione del possesso in termini di esclusività.

Il mancato riscontro di tale situazione costituisce accertamento in fatto esclusivamente riservato al giudice di merito, non potendo la conclusione raggiunta essere contrastata dal solo fatto che l’occupante abbia sostenuto delle spese per la manutenzione del bene.

Il coniuge della ricorrente è stato indubbiamente un possessore del bene, ma le caratteristiche del suo possesso, in assenza di un’estensione dello stesso in termini di esclusività, non consentono il maturare dell’usucapione in danno degli altri comproprietari.

E’ evidente che non appare quindi legittimamente invocabile la violazione dell’art. 1140 c.c. nè tantomeno dell’art. 1141 c.c., in quanto il pacifico possesso del dante causa della convenuta, per il cui accertamento non è necessario ricorrere alla presunzione posta dall’art. 1141 c.c., in ogni caso non legittima la pretesa di essere riconosciuto proprietario esclusivo.

Il richiamo al compimento di attività “burocratiche” poste in essere dall’attore, di cui si dà atto in sentenza, mira solo ad avallare il convincimento che il godimento del bene sia avvenuto in termini di non esclusività da parte di L.V., coniuge della P., ma va ribadito che anche in assenza di tali atti, in ogni caso sarebbe stato onere della parte che intende usucapire dimostrare che il possesso aveva le suddette caratteristiche, prova che non risulta che la ricorrente abbia fornito.

Ciò esclude anche la fondatezza della censura circa la pretesa violazione delle norme in tema d’interruzione della prescrizione e di riflesso in materia di cause interruttive del termine per usucapire, occorrendo rilevare che mai il giudice di merito ha inteso attribuire alle attività poste in essere dal controricorrente tale valenza, in quanto a monte non ha mai iniziato a decorrere il termine per usucapire, non avendo mai il possesso assunto il carattere dell’esclusività.

Quanto infine al terzo motivo, concernente più specificamente la posizione della P., appare incensurabile, in quanto involgente anche apprezzamenti in fatto chiaramente riservati al giudice di merito, l’affermazione secondo cui la ricorrente, durante la vita del marito sarebbe stata una mera detentrice, ancorchè qualificata del bene, la quale trova adeguata giustificazione nel fatto che il possesso andava riconosciuto solo in favore del marito, in quanto comproprietario del bene, ed usufruente dello stesso, sebbene nella sua integralità, proprio avvalendosi delle facoltà proprietarie, senza che quindi possa riconoscersi anche in capo alla moglie la qualità di possessore (da ultimo per l’attribuzione della qualità di detentore qualificato, si veda Cass. n. 7/2014 e Cass. n. 7214/2013, con considerazioni che si palesano estensibili anche alla posizione del coniuge che occupi l’appartamento di (com)proprietà dell’altro coniuge).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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