Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14482 del 30/06/2011
Cassazione civile sez. I, 30/06/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 30/06/2011), n.14482
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.S., domiciliato per legge presso la cancelleria della
Corte di Cassazione in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.
Bullaro Nino e Vito Passaiacqua, come da procura a margine dei
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Palermo n. RG
568/07 depositata il 6 marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 14 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.S. (n. (OMISSIS)), quale erede di Pa.St.
(n. (OMISSIS) e deceduto nel (OMISSIS)) ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti dal 21 novembre 1970 al 7 novembre 2005.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto sussistente in capo alla parte nel giudizio presupposto la piena consapevolezza dell’infondatezza della sua pretesa sulla base di elementi presuntivi e senza che sul punto l’Amministrazione avesse dedotto specifiche eccezioni.
La censura è infondata in quanto la Corte ha già stabilito che l’Amministrazione non è tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; conseguentemente, se gli elementi rilevanti ai fini della prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo o attengono al notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare (Cassazione civile, sez. 1, 09/04/2010, n. 8513).
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza, in capo alla parte, della manifesta infondatezza della sua pretesa nell’ambito del giudizio presupposto.
La censura è fondata in quanto la motivazione addotta dal giudice del merito che ha evidenziato il lunghissimo tempo decorso tra l’insorgenza della sostenuta infermità e la domanda (circa trent’anni), la mancanza della benchè minima indicazione circa la natura della stessa e gli elementi di prova, l’assenza di ogni specifica contestazione del provvedimento amministrativo di diniego non è sufficiente a provare il deliberato abuso dello strumento processuale finalizzato a lucrare un qualche vantaggio dalla pendenza del giudizio.
Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nei merito e pertanto, tenuto conto della giurisprudenza dalla Corte (ex aliis: sentenza n. 14753/2010) secondo cui l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo o contabile protrattisi per lungo tempo può essere liquidato in via forfettaria nonchè delle decisioni assunte ex art. 384 c.p.c., comma 2, l’Amministrazione deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente della somma di Euro 16.000, oltre interessi di legge, con la precisazione che il periodo utile ai fini del calcolo della durata è solo quello posteriore al 1 agosto 1973 (Cassazione civile, sez. I, 20/06/2006, n. 14286).
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 16.000, oltre interessi di legge dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese che liquida, quanto alla fase di merito, in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 490 per onorari e Euro 600 per diritti, e, quanto alla fase di legittimità, in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dell’Avv. Vito Passalacqua antistatario.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011