Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14482 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16646/2010 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ILDEBRANDO

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato MAURO FALZETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO ALABISO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ERCOLE per delega dell’Avvocato

ALABISO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VARONE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di S.P., imprenditore edile, un provvedimento di irrogazione della sanzione di Euro 15.475,20 ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, in relazione all’impiego irregolare di un operaio edile.

S.P. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo che lo rigettava con sentenza del 24.3.2007.

S.P. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma che con sentenza del 27 aprile 2009 lo rigettava, confermando la decisione impugnata che aveva ritenuto provato l’impiego irregolare del lavoratore in base alla denuncia del lavoratore stesso, ad altre dichiarazioni testimoniali ed agli accertamenti compiuti dall’Ispettorato del Lavoro.

Contro la sentenza di appello S.P. propone ricorso per i seguenti motivi: 1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non sussistendo prova certa ed indiscutibile che vi sia stata una irregolare protrazione del precedente rapporto di lavoro; 2) omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nella parte in cui non ha affrontato la problematica relativa alla illegittimita’ costituzionale del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, convertito nella L. n. 73 del 2002.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, chiedendo di dichiarate inammissibile o comunque infondato il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ inammissibile per mancanza del momento di sintesi, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (27.4.2009).

2. Il secondo motivo e’ inammissibile per mancanza del momento di sintesi; e’ ulteriormente inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: dal testo della sentenza impugnata non risulta che nel giudizio di appello sia stata sollevata eccezione di illegittimita’ costituzionale, ne’ il ricorrente indica ed allega atti processuali dai quali risulti che tale eccezione sia stata introdotta nel processo.

Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro tremilacinquecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro tremilacinquecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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