Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14482 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13043-2018 proposto da:

D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI

PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato LONGO MAURO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato BUONAFEDE ACHILLE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4159/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

24/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M.D., di professione avvocato, agì esecutivamente nelle forme del pignoramento presso terzi contro la propria debitrice Unicredit s.p.a..

Ottenuta dal giudice dell’esecuzione una ordinanza di assegnazione del credito pignorato, assolse la relativa imposta di registro, per l’importo di Euro 208,75.

Iniziò quindi un nuovo giudizio di cognizione dinanzi al Giudice di pace di Roma, nei confronti della Unicredit s.p.a., chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma sopra indicata.

2. Con sentenza di cui nè il ricorso, nè la sentenza, nè il controricorso indicano data e numero, il Giudice di pace accolse la domanda, ma compensò tra le partile spese di lite.

3. La sentenza venne appellata da D.M.D., il quale si dolse della illegittimità della compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di pace.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 24.2.2018 n. 4159, rigettò l’appello e condannò l’appellante alle spese del grado.

Il Tribunale, pur convenendo sul fatto che il Giudice di pace non avesse motivato la propria decisione di compensare le spese, ha ritenuto che la suddetta compensazione fosse comunque conforme a diritto.

Ha ritenuto il Tribunale, in particolare, che le spese potessero essere compensate nel caso di “assoluta novità della questione”, e tale ipotesi ricorresse nel caso di specie: ciò in quanto l’attore, pur essendo già in possesso di un titolo esecutivo messo in esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi, e che gli consentiva di proseguire l’esecuzione fino alla completa soddisfazione del proprio credito, ritenne nondimeno di introdurre un nuovo giudizio di cognizione per conseguire un secondo titolo esecutivo, con “aggravio del sistema giudiziario che avrebbe potuto essere agevolmente evitato con un minimo di sforzo diligente”.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.M.D. con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

Ha resistito la Unicredit con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

1.1. Il motivo è inammissibile per la sua intrinseca contraddittorietà, non superabile da questa Corte attraverso il ricorso agli strumenti dell’ermeneutica.

1.2. L’illustrazione del motivo, infatti, esordisce (pagina 4, sesto rigo) affermando che “la sentenza gravata risulta censurabile sotto il riguardo dell’illegittima ed immotivata condanna al pagamento delle spese di lite”.

Più oltre si ribadisce che il Tribunale ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, ma che “tale assunto non può essere condiviso”.

In questa parte, dunque, il ricorso investe inequivocabilmente la statuizione di condanna alle spese processuali di secondo grado.

1.3. Dopo aver affermato ciò, tuttavia, l’illustrazione del motivo prosegue (pagine 5-7) illustrando le ragioni per le quali ad essere erronea doveva ritenersi non già la decisione di appello di condannare l’appellante alle spese del grado, ma quella di primo grado di compensarle.

La tecnica scrittoria con cui è confezionato il ricorso oggi in esame, pertanto, non consente a questa Corte di stabilire se il ricorrente abbia inteso dolersi:

a) del fatto che il Tribunale abbia confermato la statuizione di primo grado di compensazione delle spese;

b) del fatto che il Tribunale abbia condannato l’appellante alle spese del grado;

c) di tutte e due le suddette statuizioni.

1.4. In ogni caso, e ad abundantiam, questa Corte ritiene doveroso aggiungere che:

-) corretta è la motivazione con cui il Tribunale ha confermato il giudizio di compensazione delle spese di primo grado, dal momento che il Tribunale ha sostanzialmente ascritto all’originario attore un abuso del processo, e tale circostanza è di per sè idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, alla luce dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come risultante dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale pronunciata da Corte Cost., 19-04-2018, n. 77;

-) corretta, altresì, è la decisione con cui il Tribunale ha addossato le spese del secondo grado di giudizio all’appellante soccombente, in puntuale applicazione dell’art. 91 c.p.c..

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna D.M.D. alla rifusione in favore di Unicredit s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte di D.M.D. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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