Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14482 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6137-2016 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 35, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUIGI MALOSSI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO LOMBARDI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530612015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5306/2015 del 25 settembre 2015 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta la domanda di F.C. di condanna di V.F. al pagamento della somma di Lire 70.000.000 a titolo di legato, disposto in favore dell’attrice, nel testamento del 24/1/2007, dalla defunta V.A.M., della quale il convenuto era erede.

Rilevava il giudice di appello che la previsione a titolo particolare in favore dell’attrice si configurava quale legato di genere, avente ad oggetto cose prese in considerazione per la loro appartenenza ad un genus, quale appunto il denaro, con la conseguenza che era irrilevante la circostanza che al momento dell’apertura della successione la giacenza bancaria della de cuius fosse inferiore rispetto all’importo della somma legata. Infatti, doveva escludersi che vi fossero elementi per interpretare il testamento nel senso che le somme dovessero essere necessariamente presenti in un dato momento su di un determinato conto corrente bancario.

V.F. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

F.C. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo, con il quale si denunzia la violazione degli artt. 654, 655 e 658 c.c. e l’erronea e falsa applicazione dell’art. 653 c.c., nella parte in cui il giudice del merito ha ravvisato nella previsione testamentaria in favore della F. un legato di genere, è evidentemente destituito di fondamento.

Con lo stesso, ad onta della formale denunzia di violazione di legge, si mira piuttosto a conseguire una diversa interpretazione delle previsioni testamentarie de quibus, contestandosi infatti proprio la correttezza dell’attività ermeneutica del giudice di merito, che ha appunto ritenuto che il legato avesse ad oggetto esclusivamente una somma di denaro determinata nel suo importo pecuniario, e senza alcun riferimento al fatto che le somme dovessero poi effettivamente esistere nel patrimonio della de cuius alla data dell’apertura della successione.

I giudici di merito con motivazione ampia ed esauriente hanno puntualmente chiarito le ragioni per le quali la tesi oggi riproposta dal Vitiello non poteva trovare accoglimento, facendo anche puntuale riferimento ai precedenti di questa Corte per i quali il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido tanto se delle cose legate ve ne siano nel patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte (Cass. n. 1483/1969; Cass. n. 7082/1995).

La sentenza si è altresì premurata di specificare le ragioni per le quali la fattispecie non era assimilabile alla diversa ipotesi contemplata da Cass. n. 14358/2013, alla quale invece il ricorrente intende richiamarsi, dando rilievo appunto al fatto che mancava un riferimento a somme delle quali la de cuius era creditrice verso un istituto di credito, ben potendosi ritenere, come suggerito dalla controricorrente, che il riferimento al possesso di L.. 400.000.000 alla data del testamento così come operato nell’atto di ultima volontà, fosse relativo anche a somme detenute in contanti, il che esclude, anche sul piano ermeneutico, che la soluzione proposta dal ricorrente sia l’unica imposta dal testo negoziale.

Ne consegue che diviene del tutto irrilevante verificare quali siano le vicende che abbiano interessato il conto corrente bancario indicato dal V., posto che la sorte del legato è del tutto indipendente rispetto a quella delle somme ivi depositate. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito statuito sulla domanda avanzata dal ricorrente ex art. 96 c.p.c.

Orbene come si ricava in maniera univoca dal testo dell’art. 96 c.p.c., il presupposto per la condanna ai sensi di tale norma è la soccombenza della parte, così che la circostanza che la F. sia risultata totalmente vittoriosa all’esito dei due gradi di merito, denota in radice la carenza dei requisiti per addivenire all’accoglimento della domanda de qua.

Il fatto poi che anzi sia stato lo stesso ricorrente ad essere stato condannato, in applicazione del principio della soccombenza, al rimborso delle spese di lite in favore della controparte deve ritenersi costituire una decisione implicita di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., che esclude quindi la ricorrenza del dedotto vizio di omessa pronuncia (in tal senso si veda, in relazione alla decisione di compensare le spese di lite, Cass. n7953/1990, secondo cui la sentenza con la quale il giudice del merito compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta compensazione, contiene un’implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e quindi non è censurabile per omessa pronunzia sull’istanza di risarcimento di quei danni; conf. Cass. n. 1531/1982).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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