Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14482 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14482 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 07/06/2013

ORDINANZA
sul ricorso 28634-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, società con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
GATTOR SPERANZA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
VERSACE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI
PALMA giusta procura speciale a margine del controricorso;

controrkorrente

avverso la sentenza n. 7621/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 18/11/2010, depositata 11 23/11/2010;

f

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il /04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA
MAROTTA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
1 – La relazione depositata ha il seguente contenuto:

appello di Napoli, accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta
da Speranza Gattor nei confronti della Poste Italiane S.p.A., dichiarava
la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data
4/3/2000 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
indeteiminato dalla stessa data con condanna della società al
pagamento delle retribuzioni maturate dal 21/3/2006, oltre accessori
di legge, e riammissione in servizio dell’appellante.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane S.p.A. ha
proposto ricorso fondato su quattro motivi.
Resiste l’intimata Speranza Gattor con controricorso.
E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti
in data 6 settembre 2012 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto
dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane
S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e
dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse
sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di
conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione
della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il
conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il
processo; alla cessazione della materia del contendere consegue la
Ric. 2011 n. 28634 sez. ML – ud. 11-04-2013
-2-

“Con sentenza n. 7621/2010 del 23 novembre 2010 la Corte di

declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire
(e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento
in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento
della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod.
proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili e che ricorra con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo.
3 – In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a
giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione tra le parti.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013
Il Presidente

interesse (cfr. Cass., SU, 29 novembre 2006 n. 25278).

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