Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14481 del 15/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25749/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A., EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimati –

nonche’ da:

EQUITALIA NOMOS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,

presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

V.A.;

– intimata –

nonche’ da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2008 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VARONE che si riporta al ricorso e

chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

Avvocato CIMETTI e Avvocato LUCISANO che hanno chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del 3 e 4

motivo del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale

di Equitalia, inammissibile e in parte assorbito il ricorso di

V.A..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

V.A. ricorreva contro la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo della somma di Euro 458.549,68, relativa ad Irpef e contributo SSN per gli anni 1995 e 1996.

La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza del 28.9.2006, rigettava il ricorso.

V.A. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che con sentenza del 30.9.2008 lo accoglieva. Il giudice di appello riteneva fondata la preliminare eccezione di nullita’ della cartella di pagamento perche’ “priva della sottoscrizione in uno con l’indicazione del responsabile del procedimento”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1)violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per disapplicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito dalla Agenzia delle Entrate; 2) error in procedendo per disapplicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 36, comma 3, n. 5, per non avere dichiarato nel dispositivo della sentenza il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate; 3) violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2, in combinato disposto con il D.M. 28 giugno 1999, nella parte in cui ha ritenuto la nullita’ della cartella perche’ non sottoscritta dall’esattore; 4) violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), in combinato disposto con L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, nella parte in cui ha ritenuto la nullita’ della cartella di pagamento per mancanza della indicazione del responsabile del procedimento, nonostante si trattasse di cartella relativa a ruoli consegnati prima del 1.6.2008.

Equitalia Nomos spa deposita controricorso con il quale si associa ai primi due motivi di ricorso della Agenzia delle Entrate; in via di ricorso incidentale propone due motivi di ricorso incidentale corrispondenti al terzo e quarto motivo di ricorso principale proposto dalla Agenzia delle Entrate.

V.A. resiste con controricorso, deducendo la tardivita’ del ricorso principale in quanto notificato al procuratore domiciliatario in data 24.12.2009, mentre il termine per l’impugnazione scadeva in data 14.11.2009; propone ricorso incidentale per violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ed omessa o insufficiente motivazione nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha, senza motivazione, compensato le spese. Deposita avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate deposita controricorso al ricorso incidentale della contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’eccezione preliminare di tardivita’ del ricorso principale, formulata dalla controricorrente Vitillo, e’ infondata. A norma dell’art. 149 c.p.c., comma 3, la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario; dalla relata di notifica allegata al ricorso principale risulta che esso e’ stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data 13.11.2009, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, al quale devono essere aggiunti giorni quarantasei per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre) stabilita della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1.

2. Il primo e secondo motivo del ricorso principale sono infondati. La sentenza della Commissione tributaria regionale da’ atto che l’Agenzia delle Entrate si e’ costituita nel giudizio di appello controdeducendo nei riguardi delle censure relative al ruolo, rispetto alle quali la legittimazione passiva spettava all’Ufficio impositore. Pertanto il giudice di appello non doveva dichiarare alcun difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, dovendosi ribadire il principio che, in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono esclusivamente a vizi della cartella medesima, il contraddittorio deve essere instaurato anche con l’ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio. (in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 8613 del 15/04/2011, Rv. 617589; Sez. 5, Sentenza n. 14894 del 05/06/2008, Rv. 603597).

3.11 terzo e quarto motivo del ricorso principale sono fondati. La cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonche’ l’Indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice. (Sez. 5, Sentenza n. 8613 del 15/04/2011, Rv. 617589). L’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non e’ richiesta, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, a pena di nullita’, in quanto tale sanzione e’ stata introdotta per le sole cartelle di pagamento del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Sez. Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613232).

Per le medesime ragioni devono essere accolti il primo ed il secondo motivo, di identico tenore, svolti nel ricorso incidentale di Equitalia Nomos.

4. Il ricorso incidentale della controricorrente V. e’ assorbito.

La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che procedera’ a nuovo giudizio di appello, uniformandosi ai principi di diritto indicati con riguardo ai motivi di ricorso accolti. Le spese del giudizio di legittimita’ saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il primo ed il secondo; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di Equitalia; dichiara assorbito il ricorso incidentale della contribuente; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA