Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14481 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6021-2016 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA PRATI DEGLI

STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO MORICONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO ENRICO ZARBIN giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.F., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCO VAZIO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.I., V.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1049/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1049 del 2 settembre 2015 definiva in secondo grado la controversia scaturita dalla successione di V.F., regolata con testamento del 14 marzo 1991.

Il Tribunale nel decidere anche sulle domande di riduzione proposte da V.P. e V.F., rispettivamente figlia e nipote del de cuius, ed altresì da V.A. e G.G., rispettivamente figlia e seconda moglie del defunto, aveva determinato le quote dovute in ragione delle norme in tema di successione dei legittimari, provvedendo alla riduzione delle disposizioni testamentarie mediante l’approvazione di un progetto di divisione che teneva conto appunto di quanto riservato per legge ai legittimari stessi.

Con l’appello principale, V.F. e B.S. si dolevano tuttavia del fatto che il giudice di prime cure, sebbene avesse in linea di principio riconosciuto che dei debiti ereditari dovessero rispondere tutti gli eredi, includendo tra i detti debiti anche quelli sorti in occasione della morte e costituenti necessaria conseguenza dell’apertura della successione, avesse loro negato il rimborso delle somme versate per far fronte ai debiti ereditari, chiedendo la condanna di V.A. al pagamento della quota di sua spettanza.

V.A. si costituiva, ed oltre a contestare la fondatezza dell’appello principale, in via incidentale si doleva della correttezza della divisione dei beni caduti in successione, assumendo che non era stata rispettata nella formazione dei lotti, e relativamente ad un immobile del de cuius, la quota di sua spettanza pari a 10/24 (tenuto conto anche della titolarità della quota successoria della madre G.G., deceduta nelle more del giudizio).

La Corte d’Appello, con la citata sentenza, riteneva che fosse fondato l’appello principale, essendo stata provata l’emissione da parte degli appellanti degli assegni circolari con i quali si era provveduto al pagamento dell’imposta di successione, e non risultando la prova che le somme fossero state prelevate dai conti correnti intestati al de cuius, palesandosi tardiva e comunque in contrasto con quanto sostenuto da V.A. in primo grado, la deduzione secondo cui le somme sarebbero state in realtà versate dalla stessa.

Quanto all’appello incidentale, riteneva che le doglianze fossero infondate essendo prive di qualsivoglia conforto tecnico e risultando di contro adeguatamente motivata la valutazione del giudice di prime cure, che aveva recepito sul punto le conclusioni del CTU.

V.A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

V.F. e B.S. hanno resistito con controricorso. G.I. e V.P. non hanno svolto difese in questa fase.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c. quanto all’accoglimento della domanda di rimborso delle somme versate dagli appellanti principali per far fronte a debiti ereditari.

Si deduce che non si sarebbe verificata la condizione alla quale la ricorrente aveva condizionato l’accoglimento della domanda attorea, e che cioè vi fosse la prova della mancata provenienza delle somme a tal fine utilizzate da conti correnti intestati al de cuius.

Si deduce che in realtà la CTU non era riuscita a pervenire a tale conclusione, e che il fatto che la matrice degli assegni fosse in possesso dei controricorrenti non comprovava che le somme utilizzate per creare la provvista provenissero dal patrimonio dei medesimi, non potendosi escludere che si fosse in precedenza provveduto a prelevare le somme dai depositi bancari facenti capo al defunto, attesa anche la coincidenza tra l’istituto di credito che aveva emesso gli assegni in questione e quello ove il de cuius aveva depositato in vita le proprie liquidità.

Il motivo è manifestamente infondato.

La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente.

Nel caso di specie, la Corte distrettuale, giustamente ricollegando alla condotta processuale della ricorrente la conferma che le somme versate per estinguere i debiti ereditari non erano state dalla stessa fornite, e che la contestazione concerneva unicamente la possibilità che il pagamento fosse avvenuto con denaro appartenente allo stesso de cuius, con apprezzamento in fatto, non sindacabile in questa sede, ha reputato che fosse stata offerta la prova che le somme provenissero invece dal patrimonio degli appellanti principali.

A tal fine ha valorizzato l’elemento formale rappresentato dall’emissione degli assegni circolari, unitamente all’esito delle indagini peritali che non avevano permesso di ricollegare gli importi versati per estinguere le imposte di successione a movimentazioni dei conti bancari del de cuius.

A fronte di tale accertamento, chiaramente di fatto, deve escludersi che vi sia stata un’inversione dell’onere della prova, risolvendosi la decisione della Corte di merito in una valutazione in punto di idoneità delle prove offerte dai controricorrenti a dimostrare l’effettivo adempimento dei debiti ereditari, essendo solo a questa “condizione” subordinato l’accoglimento della domanda, e non anche al soddisfacimento di altre condizioni, quali prospettate dalla ricorrente, aventi carattere chiaramente soggettivo, come appunto la valutazione di satisfattività dell’apprezzamento probatorio secondo il personale giudizio della parte.

Del pari manifestamente infondato si palesa il secondo motivo di ricorso.

Il motivo si presenta in primo luogo evidentemente carente del requisito di specificità così come imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Si denunzia, infatti, la violazione dell’art. 542 c.c. sul presupposto che un determinato bene immobile caduto in successione sarebbe stato sottostimato dal CTU e di riflesso anche dal Tribunale.

Inoltre si assume che, considerata la superficie complessiva dell’immobile stesso, alla ricorrente sarebbe stata attribuita una porzione materiale di gran lunga inferiore al valore della sua quota sull’asse relitto (pari a 10/24, tenuto conto del cumulo tra la sua quota di riserva e quella spettante alla madre, della quale la ricorrente è unica erede).

La parte tuttavia omette di riprodurre in ricorso il contenuto sia della CTU, onde potere apprezzare i criteri ai quali si è attenuto il CTU nella propria valutazione e soprattutto nella formazione del progetto di divisione, sia le osservazioni che avrebbe presentato all’elaborato peritale, e che reputa siano state ingiustamente disattese.

Inoltre, denunzia la violazione dell’art. 542 c.p.c., in ordine all’assegnazione di una porzione di immobile inferiore rispetto a quella idealmente di sua spettanza, senza riferire circa il valore assegnato in sentenza alle quote attribuite ad ognuno dei condividenti, dimenticando che la tutela del legittimario è essenzialmente di natura quantitativa e non anche di tipo qualitativo.

La stessa sentenza fa riferimento alla previsione di conguagli nella divisione approvata, sicchè deve ritenersi che anche tramite i conguagli in denaro, di cui non viene denunziata l’abnormità, sia stato assicurato l’obiettivo di attribuire alla ricorrente una quota di valore sostanzialmente corrispondente a quella ideale di sua spettanza.

La carente formulazione del ricorso impedisce altresì di apprezzare la fondatezza della doglianza circa la natura unitaria o meno del complesso immobiliare, dovendosi in ogni caso osservare che trattasi evidentemente di valutazione in fatto del giudice di merito, come tale insindacabile in questa sede.

Infine, inammissibile si palesa la doglianza concernente la stima del valore degli immobili (nemmeno precisamente indicati in ricorso) gravati dal diritto di abitazione in favore del coniuge del de cuius (sul presupposto che tale vincolo sarebbe stato ritenuto in grado di incidere sul valore del bene in misura inferiore rispetto all’eventuale incidenza del diritto di usufrutto), trattandosi di questione che non risulta essere stata dedotta come motivo di appello incidentale, e che non è stata pertanto affrontata dal giudice di appello, emergendo altresì dalla stessa narrazione della ricorrente, che la questione era stata trattata, a sua volta tardivamente, solo nella comparsa conclusionale in primo grado, senza poi essere stata riproposta in sede di gravame.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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