Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14480 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12300-2020 proposto da:

REDILER COSTRUZIONI S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIUSEPPE LA SPINA per procura a margine dell’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

S.V., V.T. e ANAS S.P.A.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la SENTENZA n. 257/2020 del

TRIBUNALE DI SPOLETO, depositata il 1/4/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/3/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

OSSERVA

1.1. V.T. e S.V., con ricorso depositato ante causam in data 12/12/2011 ai sensi dell’art. 700 c.p.c. innanzi al tribunale di Perugia (sez. distaccata di Foligno), hanno chiesto la condanna delle Rediler Costruzioni alla installazione di barriere fonoassorbenti di fronte alle loro abitazioni in Spello e lungo la S.S. (OMISSIS).

1.2. Il tribunale di Perugia (sez. distaccata di Foligno), con ordinanza del 2/1/2013, ha ordinato l’istallazione delle barriere fonoassorbenti. Il reclamo proposto dalla Rediler Costruzioni è stato respinto dal tribunale con ordinanza del 4/7/2014.

1.3. La Rediler Costruzioni, con atto di citazione del 6/8/2014, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Spoleto, le originarie ricorrenti, V.T. e S.V., nonchè l’Anas s.p.a., chiedendo la modifica dell’ordinanza emessa dal tribunale il 4/7/2014, dapprima in via d’urgenza in corso di causa ai sensi dell’art. 669 decies c.p.c. e poi in via definitiva con sentenza.

1.4. Le convenute V.T. e S.V. si sono costituite in giudizio deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del tribunale di Spoleto.

1.5. Anche l’Anas s.p.a. si è costituita in giudizio.

2.1. Il tribunale di Spoleto, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto assorbente e risolutiva della controversia la questione della competenza territoriale, la quale appartiene non al tribunale di Spoleto ma al tribunale di Perugia.

2.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che, in base all’art. 669 ter c.p.c., il giudice della domanda cautelare è lo stesso giudice competente per il merito e che, a norma dell’art. 5 c.p.c., la competenza è determinata con riguardo alla legge in vigore e allo stato di fatto esistente al momento dell’introduzione della domanda senza che abbiano rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo, ha rilevato come, nel caso in esame, la domanda cautelare era stata proposta con ricorso innanzi al tribunale di Perugia, sez. distaccata di Foligno, mentre il giudizio di merito era stato proposto (con atto di citazione del 6/8/2014) innanzi al tribunale di Spoleto (che, a far data dal 13/9/2013, ha assorbito il territorio di pertinenza della sezione distaccata di Foligno).

2.3. Il tribunale, quindi, a fronte di tale situazione, ha posto la questione se il vecchio tribunale, che ha ceduto il territorio, conservasse o meno la competenza a decidere le cause pendenti alla data 13/9/2013 ovvero se, al contrario, dovesse declinare la propria competenza in favore del tribunale accorpante. Ed ha ritenuto che tale questione avesse dato risposta il legislatore che, con la norma transitoria prevista dal D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9, commi 2-bis e 2-ter, ha stabilito che la soppressione, così come l’attribuzione di porzione di territorio, non determina effetti sulla competenza dei procedimenti civili pendenti alla data dell’entrata in vigore dell’art. 11, comma 2, e cioè il 13/9/2013.

2.4. L’accorpamento del territorio della sezione distaccata di Foligno al tribunale di Spoleto, quindi, ha aggiunto il tribunale non ha avuto alcuna incidenza sulle cause, come quella in esame, pendenti alla data del 13/9/2013.

2.5. Il tribunale, quindi, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza tempestivamente sollevate dalle convenute, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Perugia.

3.1. La Rediler Costruzioni s.r.l., con ricorso spedito per la notifica in data 28/4/2020, ha impugnato, con regolamento di competenza, la citata ordinanza, dichiaratamente comunicata in data 1/4/2020, articolando un motivo.

3.2. La società ricorrente, in particolare, denunciando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 669 ter e 5 c.p.c. e del D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9, commi 2-bis e 2-ter, introdotti dal D.Lgs. n. 14 del 2014, nonchè la violazione o la falsa applicazione dell’art. 669 octies c.p.c., comma 6, dell’art. 669 noviesc.p.c., comma 1, e dell’art. 28c.p.c. e dell’art. 38 c.p.c., comma 1, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale di Spoleto ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del tribunale di Perugia sul rilievo che il giudizio di merito successivo alla domanda di provvedimento d’urgenza deve essere proposto innanzi allo stesso giudice (e cioè il tribunale di Perugia) che ha emesso tale provvedimento, essendo quel giudice l’unico ad avere la relativa competenza territoriale a norma dell’art. 669 ter c.p.c., non rilevando, invece, a norma dell’art. 5 c.p.c. e del D.Lgs. n. 155 cit., art. 9, commi 2-bis e 2-ter, il fatto che, dopo la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., il tribunale di Spoleto sia divenuto competente per territorio.

3.3. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, il tribunale non ha considerato, da un lato, che il giudizio di merito (peraltro, meramente eventuale) deve essere proposto innanzi al giudice effettivamente competente anche se diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento cautelare, e, dall’altro lato, che, alla data del 13/9/2013, nessun giudizio di merito era stato introdotto innanzi al tribunale di Perugia.

4. Le convenute non si sono costituite.

5.1. La Corte ritiene che il ricorso sia palesemente fondato.

5.2. Il tribunale di Spoleto, invero, ha ritenuto che la competenza sulla domanda proposta dalla società ricorrente appartenesse al tribunale di Perugia sull’implicito ma inequivoco rilievo secondo cui, una volta proposta la domanda cautelare, la competenza sul relativo giudizio di merito appartiene, a norma dell’art. 669 ter c.p.c., allo stesso giudice che, in quanto competente per il merito, ha emesso il provvedimento d’urgenza: con l’ulteriore (ed esplicita) conseguenza che, a fronte della pendenza del relativo giudizio alla data del 13/9/2013, una volta che la domanda cautelare sia stata proposta innanzi alla sezione distaccata di Foligno del tribunale di Perugia, il giudizio di merito, a norma del D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9, commi 2-bis e 2-ter, dev’essere necessariamente proposto innanzi (alla sede principale de) lo stesso tribunale (e cioè, appunto, Perugia) che ha emesso il provvedimento cautelare anche se, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 155 cit. (in data 13/9/2013), la porzione di territoriale già facente capo a quella sede distaccata è stata attribuita ad un altro tribunale, e cioè a quello di Spoleto.

5.3. Questa Corte, tuttavia, ha ripetutamente affermato il diverso principio secondo il quale il giudizio che, come quello in esame, sia stato proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies c.p.c., all’esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorchè diverso da quello della cautela (Cass. n. 12403 del 2020; Cass. n. 797 del 2015; Cass. n. 2505 del 2010). L’instaurazione di un procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c. non determina, pertanto, il definitivo radicamento della competenza del giudice adito (e cioè il tribunale di Perugia) ai fini del successivo giudizio di merito (proposto innanzi al tribunale di Spoleto).

5.4. La proposizione della domanda cautelare, peraltro, non determina neppure la pendenza del relativo giudizio posto che la regola di cui all’art. 39 c.p.c., comma 3, riferisce la prevenzione soltanto all’introduzione del giudizio di merito e non anche alla proposizione della domanda cautelare (cfr. Cass. n. 11778 del 2014). Pertanto, una volta proposta innanzi alla sezione distaccata di Foligno del tribunale di Perugia solo la domanda cautelare (con ricorso depositato il 12/12/2011), quando, in seguito, con efficacia dal 13/9/2013, tale sezione distaccata è stata soppressa dal D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 1 (tabella A) e art. 11, comma 2, ed il relativo territorio (compreso il Comune di Spello) è stato attribuito al tribunale di Spoleto (v. il D.Lgs. n. 155 cit., allegato 1, che ha sostituito il D.Lgs. n. 12 del 1941, tabella A), nessun giudizio (di merito) poteva ritenersi pendente ai fini previsti dal D.Lgs. n. 155 cit., art. 9, commi 2-bis e 2-ter, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 14 del 2014, i quali, rispettivamente, stabiliscono che “la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’art. 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale” e che “la disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all’art. 1”.

5.5. In definitiva, se si considera che la proposizione della domanda cautelare innanzi al tribunale di Perugia non ha comportato l’effetto di vincolare la proposizione del relativo giudizio di merito innanzi allo stesso tribunale e che nessun giudizio (di merito) era pendente innanzi alla sezione distaccata di Foligno del tribunale di Perugia quando tale sezione distaccata, il 13/9/2013, è stata soppressa e il suo territorio è stato attribuito al tribunale di Spoleto, risulta, allora, evidente come, alla luce dei rilievi ivi espressi, l’ordinanza impugnata abbia erroneamente declinato la sua competenza in favore del tribunale di Perugia.

5.6. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e, cassata la sentenza impugnata, dev’essere dichiarata la competenza del tribunale di Spoleto, innanzi al quale le parti devono essere rimessa anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e dichiara la competenza del tribunale di Spoleto, innanzi al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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