Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14480 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18124/2010 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BAZZONI 15,

presso lo studio dell’avvocato LUCA SACCONE, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 193/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’inammissibilita’ e comunque rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla ricorrente un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, in relazione ad un decreto ingiuntivo che riconosceva al ricorrente la somma di 250 milioni delle vecchie Lire.

l’Agenzia applicava l’aliquota del 3% prevista per la registrazione degli atti dell’Autorita’ giudiziaria contenenti condanna al pagamento di somme di denaro.

Secondo il ricorrente, che impugnava inutilmente l’atto, era da applicarsi la minore aliquota dell’1% in quanto il decreto ingiuntivo era basato su una ricognizione di debito.

Il contribuente dunque fa valere nuovamente con ricorso per cassazione questo unico motivo di ricorso, relativo, per l’appunto alla diversa aliquota applicabile.

Resiste con controricorso l’Agenzia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente fa valere la violazione di legge nella determinazione dell’aliquota applicabile per l’imposta di registrazione.

Ritiene che non si dovesse applicare l’aliquota del 3% (art. 9 della Tabella allegata al D.P.R.) ma aliquota dell’1% (art. 3 della Tabella). Cio’ in quanto il decreto ingiuntivo e’ stato emesso non sulla base di un contratto, ma di un riconoscimento di debito che ha natura di dichiarazione unilaterale e che dunque ricade nella seconda e non nella prima delle due previsioni sopra richiamate.

Il motivo e’ infondato.

Pur essendo vero che in caso di riconoscimento di debito si applica l’aliquota del 1% (Cass. n. 12342 del 2007), il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Invero, il giudice di secondo grado non ha ritenuto dovuta l’applicazione dell’aliquota richiesta, piuttosto ha stabilito che non v’era alcuna prova del fatto che alla base dell’ingiunzione vi fosse un riconoscimento di debito, in quanto nessun atto era stato allegato, oltre al decreto ingiuntivo stesso, ne’ il ricorrente aveva dato dimostrazione della natura del titolo che aveva legittimato l’ingiunzione, ne’ infine dal tenore del decreto ingiuntivo si poteva ricavare l’atto sulla base del quale era stato emesso. Questo punto della motivazione non risulta censurato in questa sede, mentre nella sentenza impugnata non e’ stata riscontrata affermazione della regola per cui in caso di riconoscimento di debito la registrazione vada fatta all’aliquota del 3%, censurata invece in questa sede.

Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in 1500,00 Euro oltre quelle prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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