Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14480 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla Via Trionfale n. 5637, presso lo studio
dell’avv. D’AMARIO Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
I.P. e S. e T.L., elett.te dom.ti in
L’Aquila al Vico di Picenze n. 25, presso lo studio dell’avv.
LUDOVICI Rodolfo dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in
atti;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n. 98/5/2006 depositata il 10/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 11/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da I.P. e S. e T. L. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 16/03/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2003, relativamente a terreno destinato, secondo il PRG, ad Attrezzature sanitarie. Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Resistono con controricorso I.P. e S. e T.L.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza dell’11/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005,, art. 11 quaterdecies, comma 16 al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area. La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008); il quesito non risulta inoltre formulato con riferimento alla fattispecie concreta – area avente destinazione in PRG a “attrezzature socio sanitarie”.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di I.P. e S. e T. L., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010