Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14480 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3658-2016 proposto da:

M.A., P.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato

PAOLO VOLTAGGIO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI AVESANI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI

4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALBERTO GALICE giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1662/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Verona con sentenza del 13/6/2010, passata in cosa giudicata, nel decidere delle successioni di F. e M.S., per quanto rileva in questa sede, condannava M.G. di G. a restituire all’asse ereditario la somma di Euro 300.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al versamento, previa compensazione con il valore della quota ereditaria di sua spettanza, e dichiarava che l’asse ereditario di F. e M.S. era costituito solo da valori mobiliari pari ad Euro 422.435,00 (o il diverso valore delle giacenze bancarie) oltre Euro 300.000,00, e cioè la somma che doveva essere restituita da M.G..

Disponeva altresì che l’asse andava ripartito tra tre stirpi, di cui la prima vedeva come componenti M.G. ( B.) e M.A., la seconda C., R. ed P.A., e la terza, Ga. e M.G.. Infine condannava M.A. e P.R. a pagare rispettivamente la somma di Euro 628,00 e di Euro 409,00, entrambe in favore di M.G. quale rimborso delle spese funerarie anticipate.

All’esito di tale pronuncia i ricorrenti intimavano al controricorrente precetto per il pagamento delle somme che assumevano esser loro dovute per effetto della detta sentenza. L’intimato proponeva opposizione evidenziando che nel precetto non si era tenuto conto dell’effettivo tenore della sentenza, ma l’opposizione era disattesa dal Tribunale di Verona con la sentenza n. 1482/2010.

La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 1662 del 26 giugno 2015, in riforma della decisione del giudice di primo grado, dichiarava che la somma dovuta dall’opponente ad M.A. era pari ad Euro 49.372,00, e quella dovuta a P.R. era pari ad Euro 32.925,00.

Rilevava che la statuizione di condanna contenuta nella sentenza del Tribunale di Verona con la quale si era provveduto sulla divisione delle successioni di S. e M.F., prevedeva il pagamento da parte dell’opponente della somma di Euro 300.000,00, e che la determinazione dell’ammontare dell’asse in misura pari ad Euro 722..456,00, era avvenuta in considerazione del fatto che sui conti correnti dei defunti giacevano somme di importo pari ad Euro 422.456,00.

I creditori, anzichè intimare precetto solo per la loro quota relativa alla condanna al pagamento di Euro 300.000,00 disposta in sentenza, avevano fatto riferimento all’importo complessivo del valore dell’attivo ereditario, importo del quale l’opponente non era però integralmente debitore.

Quindi la Corte distrettuale, sulla somma di Euro 300.000,00 ha determinato la quota spettante ad ognuno degli appellati, sulla base dell’entità delle quote ereditarie come statuite con la sentenza che aveva deciso sulla divisione, ed ha quindi individuato la somma per la quale era legittimo il precetto, al netto del controcredito vantato dall’opponente a titolo di rimborso delle spese funerarie.

M.A. e P.R. hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un motivo.

M.G. ha resistito con controricorso.

Con il motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 565 e 570 c.c., per avere la Corte distrettuale affermato che i ricorrenti hanno il diritto di pretendere dal controricorrente la loro quota successoria calcolata sulla sola somma di Euro 300.000,00.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

I giudici di merito hanno correttamente evidenziato che l’unico capo di condanna contenuto nella sentenza, sulla scorta della quale i ricorrenti intendono agire in via esecutiva, era quello che prevedeva la condanna dell’intimato alla restituzione della somma di Euro 300.000,00 in quanto sottratta dall’asse ereditario. E’ pur vero che nel prosieguo della decisione, il Tribunale di Verona aveva accertato la maggiore consistenza dell’asse, ma ciò in quanto aveva rilevato l’esistenza di giacenze bancarie (quindi non sottratte dal coerede) che costituendo un credito nei confronti dell’istituto di credito, erano destinate a cadere in successione ed ad essere oggetto di divisione (cfr. Cass. S.U. n. 24657/2007).

La decisione in questa sede gravata, lungi dall’affermare, come invece sostengono i ricorrenti, che la somma di Euro 300.000,00 sarebbe stata prelevata dalle somme ancora giacenti sui conti intestati ai defunti, ha semplicemente dato atto della circostanza che il capo di condanna per il quale era possibile procedere esecutivamente, riguardava solo la detta somma e che su tale credito andava individuato l’importo per il quale, in relazione alla quota successoria, come stabilita dal giudice di merito, ognuno degli intimanti poteva procedere.

Ne consegue altresì che una volta incassato, anche in via coattiva, quanto loro compete pro quota in relazione all’obbligazione restitutoria gravante sul controricorrente, potranno conseguire la residua quota ereditaria percependo, sempre in relazione alla quota ideale vantata, la loro parte relativa alle giacenze bancarie.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principalè a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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