Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14480 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14480 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 26274-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PETRONCA GRAZIA MARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 5640/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 4/11/2010, depositata il

3.583

11/2010;

Data pubblicazione: 07/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI che si
riporta agli scritti.

COSTANTINO FUGGI che si riporta alla relazione scritta.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Lucera, Grazia
Maria Petronca, operaia agricola a tempo determinato, conveniva in
giudizio l’I.N.P.S., chiedendo la riliquidazione dell’indennità di
disoccupazione agricola per l’anno 2002. La ricorrente, premesso che il
suddetto trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto
dall’Ente previdenziale sulla base del salario medio convenzionale
congelato all’anno 1995, sosteneva che lo stesso dovesse essere invece
calcolato, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, sui minimi
retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con
conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto
percepito. L’adito Tribunale accoglieva la domanda includendo nella
base di calcolo per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione
anche le somme corrisposte a titolo di quota di T.F.R. A seguito
dell’appello proposto dall’I.N.P.S., la Corte di appello di Bari, con
sentenza n. 5640/2010, confermava la decisione di primo grado.
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre
l’I.N.P.S., affidandosi a tre motivi.
La Petronca è rimasta intimata.
Con il primo motivo di ricorso l’Istituto ricorrente denunzia
violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/70, eccependo la decadenza.
Ric. 2011 n. 26274 sez. ML – ud. 11-04-2013
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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

Con secondo e terzo motivo di ricorso l’I.N.P.S. lamenta violazione
e falsa applicazione dell’art. 18, comma 18, del D.L. n. 98/2011
convertito in legge n. 11/2011 (art. 360, n.3, cod. proc. civ.) nonché
violazione degli artt. 46, 51 e 55 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e
florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6 comma 4, lett. a) del d. lgs.

civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (in
relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) censurando la sentenza per
avere incluso, nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione agricola, anche la voce denominata
quota di T.F.R., voce che – contrariamente a quanto affermato la Corte
territoriale – ha natura di retribuzione differita.
Il primo motivo è manifestamente infondato, non ravvisandosi la
decadenza in caso di riliquidazione della prestazione previdenziale,
secondo il principio affermato dalla sentenza delle Sez. U, n. 12720 del
29/05/2009: «La decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970,
n. 639 – come interpretato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 – non
può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale
sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla
prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di
detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello
dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso
in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o
ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non
soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione
decennale».
Nello stesso senso da ultimo è stato affermato (cfr. Cass. n. 6959
del 08/05/2012 e successive conformi) che: «In tema di decadenza
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n. 314 del 1997, nonché in relazione agli artt. 1362 e segg., 2120 cod.

delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una
prestazione parzialmente riconosciuta, la novella dell’art. 38 lett. d) del
d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in 1. n. 111 del 2011 – che prevede
l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 47 del d.P.R. 30
aprile 1970 n. 639, anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento

credito -, detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva
limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova
disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in
appello alla data predetta, vale il generale principio dell’inapplicabilità
del termine decadenziale».
E’, invece, manifestamente fondato il terzo motivo (con
assorbimento del secondo) alla stregua della recente giurisprudenza di
questa S.C. secondo cui, ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce
denominata quota di T.F.R. dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, evidenziata nei prospetti paga ma non erogata se
non alla fine del rapporto di lavoro, va esclusa dal computo della
indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui al d.l. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito nella
legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non
può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa
Ric. 2011 n. 26274 sez. ML – ud. 11-04-2013
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di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del

rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna
illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia
collettiva (cfr. Cass. n. 200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20
maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011, n. 7118 del 10 maggio 2012
e numerose altre conformi). Recentemente, peraltro, il significato della

giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato anche dal legislatore, che
al d.l. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, conv. nella legge n. 111 dello
stesso anno, ha specificato che « il d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e
il d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 conv. con modificazioni
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore
degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della
voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva».
Per tutto quanto sopra considerato, si propone raccoglimento del
terzo motivo di ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata da parte ricorrente che non ha depositato memoria – e condivisa dal Procuratore generale,
che ha aderito alla relazione.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito, rigettando

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norma di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 146 del 1997, individuato dalla

la domanda di inclusione della quota di T.F.R. nella base di calcolo della
indennità di disoccupazione agricola.
4 – L’esito complessivo del giudizio e la relativa novità della tesi
propugnata dalla sentenza impugnata consigliano la compensazione
delle spese dell’intero processo.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda quanto alla inclusione della

quota di T.F.R. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione
agricola. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 1’11 aprile 2013.

P.Q.M.

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