Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1448 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 1448 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 4832-2008 proposto da:
GIARDINO DI CORTONA SRL P.I.0407261005, IN PERSONA DEL
SUO AMM.RE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OCEANO ATLANTICO

13,

presso

lo studio dell’avvocato BARONE ARCANGELO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –

2013
2584

contro

PALPINI LORENZO C.F.PLPLRN33T11F880D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo
studio dell’avvocato GABBANI ALESSANDRA, rappresentato

Data pubblicazione: 23/01/2014

e difeso dall’avvocato D’AMICO ROBERTO;
– controricorrente nonchè contro

VILLA INGHAM SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimata –

di ROMA, depositata il 16/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato Barone Arcangelo difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 2173/2007 della CORTE D’APPELLO

Ritenuto in fatto
l. –

impugnata la sentenza della Corte d’appello di Ro-

ma, depositata il 16 maggio 2007, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri, di accoglimento della domanda

s.r.l. e Villa Ingham s.r.1., di accertamento dell’avvenuto
acquisto per usucapione di un terreno con sovrastante villino,
sito nel Comune di Anzio.
1.1. – Nel giudizio di primo grado, l’attore aveva dedotto
di esercitare il possesso dei beni indicati, pubblicamente e
ininterrottamente dal 1974, senza contestazione da parte delle
società convenute; di avere provveduto, negli anni, alla manutenzione dell’Immobile e alla cura del giardino, a proprie
spese; di avere esercitato il possesso anche su una porzione
di terreno posta alle spalle del villino.
Le società convenute rimanevano contumaci.
Espletata l’istruttoria, il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda del sig. Palpini, dichiarando compensate le
spese di lite.
1.3. – Avverso la decisione di primo grado, proponeva appello la Giardino di Cortona srl.
Si

costituiva

l’appellato

Palpini

ed

eccepiva

l’inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate
dall’appellante, nonché la tardività dei documenti prodotti
dalla stessa, e chiedeva il rigetto dell’appello.

proposta da Palpini Loreno, nei confronti di Giardino Cortona

La società Villa Ingham srl rimaneva contumace.
1.3.1. – La Corte d’appello di Roma respingeva l’appello
osservando, in via preliminare, che il contraddittorio era
stato regolarmente instaurato con la notifica dell’atto di ci-

stato dall’avviso di ricevimento.
Nel merito, la stessa Corte considerava, nell’ordine, che:
a) l’appellante Giardino di Cortona srl non era legittimata a
contestare l’accertamento dell’avvenuta usucapione della parte
di terreno già di proprietà di Villa Ingham srl; b) l’acquisto
per usucapione del terreno già appartenente a Giardino di Cortona srl doveva ritenersi prevalente, in quanto acquisto a titolo originario, sull’aggiudicazione in sede di esecuzione invocata dall’appellante; c) la contestazione delle pretese del
sig. Palpini, consistita in una citazione in giudizio nel
1998, era successiva all’usucapione, e dunque in ogni caso irrilevante; d) le «asserite» denunce presentate contro il sig.
Palpini non risultavano idonee ad interrompere il possesso ad
usucapionem.
2. – Per la cessazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Giardino di Cortona srl, sulla base di due motivi.
Il sig. Palpini Loreno resiste con controricorso, depositando memoria in prossimità dell’udienza.
Considerato in diritto
2

tazione a mezzo posta alla Giardino di Cortona srl, come atte-

1. – Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. – Con il primo motivo la società ricorrente deduce la
violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,
in riferimento all’art. 1158 cod. civ.

possesso ad usucapionem in capo al sig. Palpini, che la Corte
d’appello non avrebbe correttamente considerato.
La ricorrente formula un duplice quesito di diritto nei
seguenti termini: «[se] il convenuto in giudizio tendente ad
accertare l’intervenuta usucapione su di un immobile è legittimato ad eccepire il difetto dell’animus rem sibi habendi
qualora tale proprietà sia in contestazione con altro soggetto
anch’esso convenuto nel medesimo giudizio e tale contestazione
risulti inequivocabilmente dalla documentazione prodotta. [Se]
il procuratore di una società a responsabilità limitata ha la
semplice detenzione dei beni immobili appartenenti alla società e non esercita sugli stessi un possesso uti dominus valido
a computarne il trascorso del tempo ai fini della domanda di
usucapione».
1.2. – La doglianza è infondata.
La società ricorrente ripropone la questione della propria
legittimazione ad eccepire la mancanza dell’elemento soggettivo del possesso ad usucapionem in capo al sig. Palpini, con
riferimento ai beni appartenenti a Villa Ingham srl.

3

Si contesta la valutazione del requisito soggettivo del

Tale legittimazione è stata correttamente esclusa dalla
Corte d’appello, in quanto la circostanza che tra le due società vi fosse contestazione a proposito della proprietà di
parte degli immobili oggetto della domanda di Palpini non at-

zio eccezioni e difese in luogo di Villa Ingham srl, rimasta
contumace.
Va peraltro rilevato che la questione risulta priva di rilevanza, in quanto sulla decisione di primo grado, nella parte
in cui concerne Villa Ingham srl ed il terreno appartenente a
quest’ultima, si è formato il giudicato per mancata proposizione dell’appello.
2. – Con il secondo motivo la Giardino di Cortona srl deduce l’omessa, insufficiente motivazione, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., su un punto decisivo
della controversia.
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione, nella motivazione, la duplice circostanza che il terreno oggetto della domanda di usucapione era in
contestazione tra le parti sin dall’anno 1998, e che il sig.
Palpini, in quanto procuratore speciale di Villa Ingham srl a
far tempo dal 1992, aveva la mera detenzione dell’immobile appartenente alla predetta società.
La ricorrente prospetta dunque, sotto il diverso profilo
del vizio motivazionale, la questione già posta con il primo
4

tribuiva alla ricorrente alcun titolo per far valere in giudi-

motivo di ricorso, della mancanza del requisito soggettivo
dell’animus rem sibi habendi in capo a Palpini.
2.1. – La doglianza è infondata anche sotto tale profilo.
Valgono in proposito le considerazioni espresse nel para-

società ricorrente ad eccepire la carenza di animus in capo a
Palpini, in quanto procuratore speciale della Ingham srl, e
quindi mero detentore del terreno, sia alla preclusione processuale formatasi sulla decisione che ha riconosciuto
l’avvenuto acquisto per usucapione a favore di Palpini nei
confronti di Villa Ingham srl.
Quanto al dedotto vizio motivazionale, si deve osservare
che la Corte distrettuale ha motivato il rigetto del secondo
motivo di appello – nel quale, appunto, si assumeva che Palpini avesse esercitato il possesso dei beni in qualità di procuratore di Villa Ingham e non in proprio – affermando che
l’appellante non aveva titolo per far valere l’asserita carenza del requisito soggettivo.
Costituisce principio affermato da questa Corte che, a
fronte dello svolgimento di attività corrispondenti al
l’esercizio del diritto di proprietà – nella specie il possesso pacifico ed ininterrotto degli immobili – l’animus può essere desunto in via presuntiva, con conseguente inversione
dell’onere della prova in capo al soggetto convenuto, il quale
è tenuto a dimostrare che la disponibilità del bene è stata

5

grafo 1.2., in ordine sia alla carenza di legittimazione della

conseguita dall’attore in base ad un titolo che gli conferiva
un diritto di carattere personale (ex plurimis, Cass., sez. 2,
sentenza n. 14092 del 2010).
Nel caso di specie, essendo incontestato il profilo ogget-

la società Villa Ingham avrebbe potuto contestare la sussistenza dell’animus, imponendo alla Corte d’appello di accertare se il rapporto intercorrente tra Palpini e la predetta società fosse o non ostativo all’esercizio del possesso con caratteristiche tali da realizzare l’effetto acquisitivo della
proprietà.
2.1.1. – La Corte d’appello ha puntualmente motivato anche
in ordine al significato della contestazione, da parte della
società Giardino di Cortona, della pretesa di Palpini, osservando che, a prescindere da ogni altra considerazione, alla
data del 1998, epoca a cui risaliva la dedotta contestazione,
la fattispecie acquisitiva si era già perfezionata
(l’esercizio del possesso era iniziato nel 1974).
3. – Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle
spese, che liquida in 3.200,00 euro complessivi, di cui 200,00
per esborsi.

6

to dell’esercizio del possesso da parte di Palpini, soltanto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre

2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA