Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1448 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10650 – 2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ANCONA del 29.2.08, depositata il 28/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La CTR Marche rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di lesi, ritenendo insussistente il presupposto di imposta per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione e statuendo il diritto al rimborso dell’IRAP pagata dal contribuente.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate; il contribuente intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso per Cassazione proposto da parte erariale è manifestamente infondato, in quanto l’impugnata sentenza ha fatto buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di assoggettamento ad IRAP da parte del promotore finanziario, da ultimo espressi in Cass. SS.UU. n. 12111/2009. Infatti, non si può aprioristicamente ritenere che i promotori finanziari siano imprenditori e pertanto, per questa categoria, il requisito dell’autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (argomentando ex art. 2082 c.c.) e che dunque sussista sempre il presupposto impositivo dell’IRAP, a prescindere da qualunque accertamento in fatto degli elementi organizzativi di cui il professionista si avvale. Invero, pur rientrando l’attività del promotore finanziario tra quelle ausiliarie ex art. 2195 c.c., comma 1, n. 5) che si collocano in una vera e propria “zona grigia” tra attività di impresa e lavoro autonomo, queste possono ben essere svolte dal soggetto senza “organizzazione di lavoro e capitale altrui”. Se queste attività si considerassero, come assume parte ricorrente, tout court attività di impresa, sarebbe frustrata la ratio e l’interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto impositivo dell’IRAP, che colpirebbe una base fittizia e non reale. Non è l’oggetto in astratto dell’attività dell’impresa ad essere alla base dell’imposta, ma il modo in cui essa è svolta in concreto, a giustificare l’imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid pluris rispetto al lavoro personale del soggetto e che implica la predetta organizzazione. Pertanto, correttamente la CTR ha individuato “in concreto” gli elementi destinati ad assumere rilevanza nella definizione del contesto organizzativo ai fini dell’imposizione IRAP, pervenendo ad escludere l’autonoma organizzazione nell’attività svolta dal promotore finanziario in questione. In quest’ottica, il dispositivo della sentenza impugnata si rivela conforme a diritto, sebbene la motivazione debba essere corretta nella parte in cui ha affermato che non fosse conferente il riferimento alle categorie di attività elencate ex art. 2195 c.c.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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