Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14479 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. I, 30/06/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 30/06/2011), n.14479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., con domicilio eletto in Roma, via

Confalonieri n. 5, presso l’Avv. Andrea Manzi, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti Lovelli Cosimo e Daniele Oliviero come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Milano n. Rep.

1645/09 depositato il 22 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 14 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento

parziale del ricorso;

udito l’Avv. Cosimo Lovelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo t grado avanti alla Corte dei Conti dal 24.7.1968 al 15.1.2008.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente, che agisce in questa fase unicamente iure ereditatis quale successore di B.G. che aveva iniziato il giudizio e che è deceduto in data (OMISSIS), lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto estinto il diritto per intervenuta prescrizione decennale è fondato, avendo già la Corte enunciato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “il tema di equa riparazione per violazione dei termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo ari. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (Cassazione civile, sez. 1, 30/12/2009, n. 27719).

L’impugnato decreto deve dunque essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto il ricorso può essere deciso nel merito.

Sotto tale profilo il ricorso è tuttavia infondato in quanto, avendo la Corte ritenuto che “L’art. 25, p.1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nel testo approvato a Roma il 4 novembre 1950, subordinava il diritto di ricorso spettante ad ogni persona fisica vittima di una violazione dei diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione alla dichiarazione dell’alra parte contraente di riconoscere la competenza dell’autorità europea al riguardo; pertanto, avendo l’Italia reso tale dichiarazione il 31 luglio 1973, solamente dal 1 agosto del detto anno la irragionevole durata del processo è rilevante ai fini dell’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2” (Cassazione civile, sez. 1, 20/06/2006, n. 14286), la durata del processo prima del decesso del dante causa del ricorrente (circa tre anni), che è l’unica che assume rilievo in presenza di azione esercitata iure ereditatis, non ha sostanzialmente ecceduto quella da ritenersi ragionevole.

Le spese del giudizio di merito debbono gravare sul ricorrente e possono essere liquidate nella stessa misura determinata dalla Corte d’Appello mentre non si deve pronunciare su quelle di questa fase stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva; condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 570, di cui Euro 400 per onorari e Euro 170 per diritti, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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