Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14479 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 30046-2020 proposto da:

C.A., P.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUDOVISI 36, rappresentati e difesi da sè medesimi;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 23390/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 23/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

I ricorrenti assumono l’errore materiale contenuto nella ordinanza 23390/2020 del 23 ottobre 2020, assumendo di avere chiesto con la memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c. la distrazione delle spese a loro favore, che però non è stata disposta.

Chiedono che venga dunque corretta la suddetta ordinanza, disponendo la liquidazione delle spese direttamente a loro.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

L’istanza è provata.

I ricorrenti affermano di avere chiesto la distrazione delle spese, con la memoria di cui all’art. 360 bis c.p.c., da cui effettivamente risulta istanza di distrazione delle spese a loro favore.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 23390/2020 del 23 ottobre 2020 nel senso che le spese ivi liquidate vanno distratte a favore dei procuratori costituiti, che hanno dichiarato di averle anticipate.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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