Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14479 del 26/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 30046-2020 proposto da:
C.A., P.D., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA LUDOVISI 36, rappresentati e difesi da sè medesimi;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 23390/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 23/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
Che:
I ricorrenti assumono l’errore materiale contenuto nella ordinanza 23390/2020 del 23 ottobre 2020, assumendo di avere chiesto con la memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c. la distrazione delle spese a loro favore, che però non è stata disposta.
Chiedono che venga dunque corretta la suddetta ordinanza, disponendo la liquidazione delle spese direttamente a loro.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
L’istanza è provata.
I ricorrenti affermano di avere chiesto la distrazione delle spese, con la memoria di cui all’art. 360 bis c.p.c., da cui effettivamente risulta istanza di distrazione delle spese a loro favore.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 23390/2020 del 23 ottobre 2020 nel senso che le spese ivi liquidate vanno distratte a favore dei procuratori costituiti, che hanno dichiarato di averle anticipate.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021