Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14479 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15217/2010 proposto da:

D.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO SECCHI

9, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO VENTURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ALESCI delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RAMPINI delega avvocato ALESCI che

si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’avvocato ZERMAN che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente ha ricevuto cartella di pagamento, per IVA, IRPEF ed Irap, a seguito di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, relativamente all’armo di imposta 2000.

Ha impugnato l’atto eccependone la nullita’, dovuta a decadenza dal termine per rendere esecutivo il ruolo e per emettere la cartella, in cui sarebbe incorsa l’Agenzia.

Il ricorso e’ stato respinto in entrambi i gradi di giudizio.

Il contribuente propone ricorso per cassazione, ribadendo l’intervenuta decadenza dell’Agenzia dal suo potere di accertamento, per avere tardivamente reso esecutivo il ruolo, altrettanto tardivamente avere definito l’accertamento ed emesso la cartella esattoriale; e cosi’ dolendosi del tatto che il giudice di appello non ha accertato la decadenza in presenza del mancato rispetto di termini perentori, incorrendo in tal modo altresi’ in un vizio di motivazione.

Si e’ costituita l’Agenzia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo fa valere una violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonche’ del D.P.R. n. 602 del 1963, artt. 17 e 25.

Ritiene il ricorrente che l’Agenzia avrebbe dovuto formare il ruolo, poi renderlo esecutivo, indi notificare la cartella, rispettando i termini previsti dalle norme suddette, termini che sono perentori, e la cui violazione comporta conseguentemente decadenza.

Il giudice di appello avrebbe invece negato l’intervenuta decadenza, erroneamente interpretando quelle norme.

Il motivo e’ infondato.

Va tenuto conto, trattandosi di fattispecie soggetta a mutamenti di disciplina ed al conseguente regime transitorio, che la rettifica di cui si discute e’ relativa ad una dichiarazione presentata entro il 31 dicembre 2001. La data rileva in quanto si applica il regime introdotto con la riforma del 2005 (“in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, la legittimita’ della pretesa erariale e’ subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola e’ applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999”) (Cass. n. 16286 del 2006).

Per questa ipotesi, dunque, questa Corte. con giurisprudenza alla quale si intende dare continuita’, ha stabilito che la rettifica, notificata con la cartella esattoriale, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass. n. 1561 del 2014; Cass. 16990 del 2012).

Peraltro la conclusione non cambierebbe se si accedesse al diverso orientamento secondo il quale, dovendo il termine di notifica della cartella essere ragguagliato a quello previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (che disciplina la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento), la cartella va notificata entro il 31 dicembre del quarto anziche’ del quinto anno successivo.

In tale ultimo caso, il termine da rispettare sarebbe stato quello del 31 dicembre 2015 e la cartella risulta notifica il 26.7.2015.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo e controverso, relativo alla nullita’ della cartella per difetto di motivazione.

E’ giurisprudenza consolidata quella per cui la cartella di pagamento e’ da ritenersi adeguatamente motivata se e’ basata sulla stessa dichiarazione dei redditi del contribuente, cui fa riferimento per relazione (Cass. n. 25329 del 2014).

Il giudice di merito ha dato atto che la cartella era emessa con riferimento ed a seguito della liquidazione del modello unico 2001.

Il vizio di omessa motivazione presuppone che il giudice non abbia espresso la ragione per la quale ha ritenuto di decidere nel modo in cui ha deciso. Invece, dalla lettura della motivazione risulta che il giudice di merito ha ritenuto validamente motivata la cartella proprio in quanto atto che traeva origine dalla iscrizione a ruolo ex art. 36 bis delle somme dovute a titolo di liquidazione del modello unico 2001.

Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive Euro 5000,00, oltre quelle prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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