Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14479 del 09/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22806 – 2016 R.G. proposto da:

Avvocato L.V. – c.f. (OMISSIS) – da se medesimo

rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 C.P.C. ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Mantegazza, n. 24, presso il dott.

Marco Gardin;

– ricorrente –

contro

L.G., LU.GI.MA., P.A.;

– intimate –

Avverso l’ordinanza deL 2/3.8.2016, assunta dal tribunale di Lecce

nell’ambito del giudizio iscritto al n. 586/2007 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 22 marzo

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. Pratis Pierfelice, che ha chiesto

dichiararsi la inammissibilità del ricorso per regolamento di

competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ordinanza del 2/3.8.2016, assunta nell’ambito del giudizio iscritto al n. 586/2007 R.G., il tribunale di Lecce, in persona del giudice istruttore, in esplicazione del potere di direzione del processo ed in considerazione della vetustà della lite, tra l’altro, invitava “le parti a non depositare atti, istanze, richieste al di fuori del contraddittorio di udienza” (così ordinanza impugnata, pag. 5) e autorizzava “la cancelleria a rifiutare qualunque deposito di qualunque istanza, da qualunque parte provenga, se non appartenente a quelli processualmente tipizzati o autorizzato da questo giudice in udienza” (così ordinanza impugnata, pag. 5).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’avvocato L.V., ha chiesto che se ne pronunci l’annullamento con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

L.G., Lu.Gi.Ma. ed P.A. non hanno svolto difese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente deduce che con l’impugnata ordinanza l’istruttore ha devoluto la sua specifica competenza a decidere in ordine all’ammissibilità e ricevibilità delle istanze nell’ambito del procedimento iscritto al n. 586/2007 R.G. al cancelliere; che viceversa al cancelliere al più spetta il potere di riscontrare la presenza negli atti di parte dei prescritti requisiti formali.

Deduce quindi che con l’impugnata ordinanza l’istruttore in evidente violazione di legge ha demandato al cancelliere, organo della pubblica amministrazione, una tipica attività di natura giurisdizionale.

Il ricorso è inammissibile.

E’ sufficiente evidenziare che con il regolamento di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza – tecnicamente intesa – e non già la violazione delle norme sul procedimento (cfr. Cass. (ord.) 6.6.2008, n. 15019). Al contempo, il ricorso per regolamento di competenza non è ammissibile ove manchi una pronuncia affermativa o negativa della competenza, non ravvisabile per implicito, nei provvedimenti meramente ordinatori, comunque modificabili ed in ogni caso non idonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (cfr. Cass. 5.9.2002, n. 12949).

Su tale scorta si rappresenta, per un verso, che i rapporti tra giudice istruttore e cancelliere non sono rapporti di competenza in senso tecnico; per altro verso, che l’ordinanza impugnata è evidentemente un mero provvedimento ordinatorio.

In ogni caso si rappresenta che questa Corte spiega che rientra nei poteri ordinatori del giudice ed è consolidata consuetudine della dialettica processuale indirizzare, nella fase istruttoria, le parti o sollecitarle in ordine all’attività di produzione documentale (cfr. Cass. 19.9.2000, n. 12388).

Le intimate non hanno svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perciò, nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine alle spese del presente giudizio.

Si dà atto che il ricorso è datato 19.9.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, L.V., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA