Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14478 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11595/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IZO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 316/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 14/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Presidente e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CARETTA per delega scritta

dell’Avvocato D’AYALA VALVA che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La controversia trae origine da una verifica presso IZO s.p.a. sulla cui base fu emesso avviso di accertamento per Irpeg e Irap relative all’anno di imposta 2001, col quale furono ripresi a tassazione costi addebitati da societa’ controllata nella misura di Euro 331.514,00 e recuperati interessi passivi nella misura di Euro 2.733,68 – corrispondente alla differenza tra il costo del finanziamento sostenuto da IZO s.p.a. e il ricavo realizzato dalla concessione di finanziamento alla controllata, oltre a differenze derivanti dalla rettifica del valore di magazzino nella misura di Euro 4.723,76.

La C.T.P. di Brescia ha respinto l’impugnazione del suddetto avviso mentre la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza numero 316/63/07 impugnata in questa sede, ha accolto l’appello della societa’.

Per la cassazione di questa decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate; IZO s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ innanzitutto da rilevare che il ricorso consta di 133 pagine di cui ben 108 contenenti la ininterrotta riproduzione di atti (avviso di accertamento, ricorso introduttivo, controdeduzioni, memorie illustrative, sentenza di primo grado, appello, controdeduzioni in appello, sentenza d’appello), mentre le rimanenti pagine contengono l’esposizione dei motivi di ricorso.

Manca pertanto l’esposizione sommaria dei fatti di causa prevista a pena di inammissibilita’ dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giusta la univoca e copiosa giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, secondo la quale non integra il requisito della sommaria esposizione dei fatti la pedissequa riproduzione del letterale contenuto degli atti processuali che non solo e’ superflua – non essendo richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si e’ articolata, ma e’ inidonea a soddisfare la necessita’ della sintetica esposizione dei fatti in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche cio’ di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.

L’integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito equivale infatti ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso, non soddisfacendo il requisito di cui al citato art. 366 c.p.c., n. 3, posto che costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attivita’ – consistente nella lettura integrale degli atti assemblati Finalizzata alla selezione di cio’ che effettivamente rileva ai fini della decisione – che, inerendo al contenuto del ricorso, e’ di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (v. tra le altre S.U. nn. 5698 del 2012;. 19255 del 2010 e 16628 del 2009 e, a sezioni semplici, tra numerose altre, nn. 17002 del 2013; 10244 del 2013; 592 del 2013; 17168 del 2013).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile (e cio’ a prescindere da altri possibili rilievi in relazione a singoli motivi di ricorso con riguardo al mancato rispetto del dettato dell’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile nella specie ratione temporis). Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.500,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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