Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14478 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18796 – 2016 R.G. proposto da:

Avvocato L.V., – c.f. (OMISSIS) – da se medesimo

rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Mantegazza, n. 24, presso il dott.

Marco Gardin;

– ricorrente –

contro

L.G., LU.GI.MA., P.A.,

S.B.F.;

– intimati –

Avverso il decreto del 21.10.2015, assunto dal tribunale di Lecce

nell’ambito del giudizio iscritto al n. 3715/2006 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 22 marzo

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto

dichiararsi la inammissibilità del ricorso per regolamento di

competenza,

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

L.G. citava a comparire innanzi al tribunale di Lecce il fratello, L.V..

Deduceva di vantare diritti nei confronti del convenuto in dipendenza della successione del comune genitore, Lu.Gi..

Si costituiva il convenuto; esperiva istanze riconvenzionali.

Si costituivano altresì P.A. e Lu.Gi.Ma..

Con ricorso in data 14.4.2014 L.V. chiedeva, tra l’altro, autorizzarsi il sequestro giudiziario dell’originale della scrittura del 3.1.1983.

Indi, a seguito della proposizione con atto notificato in data 29.7.2014 di ricorso per regolamento di competenza, sia il giudice designato ai fini della delibazione dell’istanza cautelare – dott. Pi.Ka. – sia il giudice designato quale istruttore del giudizio a cognizione piena – dott. S.B.F. – facevano luogo con provvedimenti, rispettivamente, del 13.8.2014 e del 31.7.2014, alla sospensione dei procedimenti.

Successivamente, a seguito di ricorso proposto nell’interesse di L.G., con decreto del 21.10.2015 la dott. S.B.F., giudice del procedimento iscritto al n. 3715/2006 R.G., fissava ai sensi dell’art. 297 c.p.c. l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sè ed il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’avvocato L.V.; ha chiesto che se ne pronunci l’annullamento; ha chiesto altresì che si indichi “il giudice dott.ssa Pi.Ka. che ha adottato il provvedimento di sospensione 13.8.2014 come unico competente ad emettere il provvedimento richiesto di prosecuzione” (così ricorso per regolamento di competenza, pagg. 9 – 10); ha chiesto inoltre che questa Corte “voglia adottare il provvedimento di legge relativamente alla obbligatoria pronuncia di interruzione del giudizio per effetto del deposito in data 22.1.2016 dell’atto di comunicazione dell’avv. Fulvio Cillo, in relazione al quale nessuna determinazione ha preso il giudice dott.ssa S.B., che pure ha tenuto l’udienza del 25.1.2016 nelle modalità sopra indicate” (così ricorso per regolamento di competenza, pagg. 9 – 10).

L.G., Lu.Gi.Ma., P.A. e S.B.F. non hanno svolto difese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente deduce che “unico magistrato competente a dar corso alla prosecuzione del procedimento era il giudice dott.ssa Pi.Ka., magistrato che ha emesso il provvedimento 13.8.2014 indicato precisamente nell’atto depositato ai fini della prosecuzione” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 6); che conseguentemente la dott.ssa S.B.F., ancorchè abbia rilevato che l’atto per la prosecuzione del giudizio non fosse ad ella rivolto, illegittimamente “ha dichiarato di fatto la propria competenza a provvedere sullo stesso atto di prosecuzione” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 7).

Deduce ancora che il proprio difensore, avvocato Fulvio Cillo, il 22.1.2016 ha comunicato la propria cancellazione in data 15.10.2014 dall’albo degli avvocati; che ciò nondimeno “il G.I. ha tenuto regolarmente l’udienza del 25.1.2016 in cui andava, in via preliminare, pronunciata la interruzione del giudizio in applicazione dell’art. 301 c.p.c.” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 6), senza “provvedere all’adozione del provvedimento di interruzione del giudizio” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 8).

Deduce ulteriormente che “in data 23.1.2016 è stato depositato atto di ricusazione del Giudice Dott.ssa S.B.F. con richiesta di sospensione immediata del giudizio ex art. 52 c.p.c. dalla data del deposito” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 7); che “in palese violazione dell’art. 298 c.p.c. il Giudice Dott.ssa S.B. ha comunque tenuto l’udienza 25.1.2016 consentendo illegittimamente lo svolgimento dell’attività difensiva delle controparti, le uniche presenti” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 7).

Il ricorso è inammissibile.

E’ sufficiente evidenziare in primo luogo che il regolamento di competenza è strumento applicabile esclusivamente quando si discuta dell’attribuzione della causa ad uno o ad un altro ufficio giudiziario, non invece dell’assegnazione della causa all’uno o all’altro giudice all’interno del medesimo ufficio (cfr. Cass. (ord.) 25.11.2010, n. 23978).

E’ sufficiente evidenziare in secondo luogo che in sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. 27.2.2001, n. 2825; cfr. Cass. (ord.) 6.6.2008, n. 15019, secondo cui con il regolamento di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza – tecnicamente intesa – e non già la violazione delle norme sul procedimento).

Le intimate non hanno svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso perciò nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine alle spese del presente giudizio.

Si dà atto che il ricorso è datato 15.6.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, L.V., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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